Corte UE: Cooperazione amministrativa nel settore fiscale e accesso del giudice e del terzo alle informazioni
Pubblicato il 17/05/17 08:18 [Doc.3042]
di Redazione IL CASO.it
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
16 maggio 2017 (*)
Nella causa C 682/15
«Rinvio pregiudiziale â Direttiva 2011/16/UE â Cooperazione amministrativa nel settore fiscale â Articolo 1, paragrafo 1 â Articolo 5 â Richiesta di informazioni rivolta ad un terzo â Diniego di risposta â Sanzione â Nozione di âprevedibile pertinenzaâ delle informazioni richieste â Controllo dellâautorità interpellata â Sindacato giurisdizionale â Portata â Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea â Articolo 51 â Attuazione del diritto dellâUnione â Articolo 47 â Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo â Accesso del giudice e del terzo alla richiesta di informazioni rivolta dallâautorità richiedente»
Lâarticolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro attua il diritto dellâUnione, nellâaccezione di tale disposizione, â e che, di conseguenza, la Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea risulta applicabile â quando attraverso la propria normativa commina una sanzione pecuniaria a carico di un amministrato che si rifiuti di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra autorità tributarie, fondato, segnatamente, sulle disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.
2) Lâarticolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea deve essere interpretato nel senso che un amministrato, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria per inottemperanza ad una decisione amministrativa che gli ingiunge di fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra amministrazioni tributarie nazionali in forza della direttiva 2011/16, è legittimato a contestare la legittimità di tale decisione.
3) Lâarticolo 1, paragrafo 1, e lâarticolo 5 della direttiva 2011/16 devono essere interpretati nel senso che la «prevedibile pertinenza» delle informazioni richieste da uno Stato membro a un altro Stato membro costituisce una condizione che la richiesta di informazioni deve soddisfare per essere idonea a innescare in capo allo Stato membro interpellato lâobbligo di rispondervi e, di riflesso, rappresenta una condizione di legittimità della decisione di ingiunzione rivolta da tale Stato membro a un amministrato e della misura sanzionatoria inflitta a questâultimo per inosservanza di tale decisione.
4) Lâarticolo 1, paragrafo 1, e lâarticolo 5 della direttiva 2011/16 devono essere interpretati nel senso che la verifica dellâautorità interpellata, adita con una richiesta di informazioni proveniente dallâautorità richiedente in forza di tale direttiva, non si limita alla regolarità formale di detta richiesta, ma deve consentire a tale autorità interpellata di assicurarsi che le informazioni domandate non siano prive di qualsiasi prevedibile pertinenza alla luce dellâidentità del contribuente coinvolto e di quella del terzo eventualmente informato, nonché delle esigenze dellâindagine tributaria in questione. Le medesime disposizioni della direttiva 2011/16 e lâarticolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea devono essere interpretati nel senso che, nellâambito di un ricorso proposto da un amministrato avverso una misura sanzionatoria inflittagli dallâautorità interpellata per inottemperanza ad una decisione di ingiunzione adottata da questâultima in seguito a una richiesta di informazioni rivolta dallâautorità richiedente in forza della direttiva 2011/16, il giudice nazionale dispone, oltre che di una competenza a modificare la sanzione inflitta, di una competenza a verificare la legittimità di tale decisione di ingiunzione. Per quanto riguarda la condizione di legittimità di detta decisione consistente nella prevedibile pertinenza delle informazioni richieste, il sindacato giurisdizionale si limita alla verifica dellâassenza manifesta di siffatta pertinenza.
5) Lâarticolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea deve essere interpretato nel senso che il giudice dello Stato membro interpellato, nellâambito dellâesercizio del proprio sindacato giurisdizionale, deve avere accesso alla richiesta di informazioni rivolta dallo Stato membro richiedente allo Stato membro interpellato. Per contro, lâamministrato interessato non dispone di un diritto di accesso alla richiesta di informazioni nella sua interezza, richiesta che rimane un documento segreto, conformemente allâarticolo 16 della direttiva 2011/16. Allo scopo di far esaminare pienamente la sua causa quanto allâassenza di prevedibile pertinenza delle informazioni richieste è sufficiente, in linea di principio, che egli disponga delle informazioni contemplate allâarticolo 20, paragrafo 2, di tale direttiva.
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