Concessione abusiva di credito: il curatore non è legittimato ad agire contro la banca
Pubblicato il 03/06/17 19:21 [Doc.3153]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura dellâAvv. Edoardo STAUNOVO-POLACCO
Cassazione civile, sez. III, 2 maggio 2017, n. 11798. Pres. Spirito. Rel. Scoditti.
Fallimento â Azioni di massa - Abusiva concessione di credito che abbia danneggiato i creditori della società â Legittimazione del curatore â Esclusione
Non rientra fra le azioni di massa, che il Curatore può esercitare in rappresentanza di creditori concorsuali, lâazione risarcitoria per unâabusiva concessione di credito che abbia danneggiato i creditori della società poi fallita, trattandosi di azione ricollegabile alla previsione di cui allâart. 2395 c.c., e pertanto non attribuita al Curatore dalla norma dellâart. 146 secondo comma l.fall., che si riferisce alle diverse azioni di cui agli artt. 2394 bis e 2476 c.c.
Fallimento â Ricorso abusivo al credito â Concorso della banca con lâamministratore â Accertamento responsabilità penale â NecessitÃ
La domanda risarcitoria del Curatore contro la banca quale concorrente dellâamministratore della società fallita, per ricorso abusivo al credito che abbia danneggiato la società , presuppone lâaccertamento di una responsabilità penale concorrente dellâamministratore e del direttore della banca nella commissione del reato di cui allâart. 218 l.fall.
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