Interest Rate Swap, nullità relative e impossibilità di estendere il regime della prescrizione previsto per lâannullabilitÃ
Pubblicato il 05/06/17 05:36 [Doc.3154]
di Redazione IL CASO.it
Appello Torino, 19 aprile 2017. Pres. Grimaldi. Rel. Grosso.
Segnalazione a cura degli Avv.ti Marco Dalla Zanna e Franco Fabiani
Intermediazione finanziaria â Contratti derivati Interest Rate Swap â - Nullità relative â impossibilità di estendere il regime della prescrizione previsto per lâannullabilitÃ
Intermediazione finanziaria â Contratti derivati Interest Rate Swap â Contratto quadro âIllegittimità della sanatoria o convalida del contratto nullo
Intermediazione finanziaria â Contratti derivati Interest Rate Swap â differenziali negativi addebitati su conto corrente bancario con saldo negativo â legittima la condanna alla ripetizione delle somme addebitate (o in alternativa la richiesta alla rideterminazione del saldo di conto)
Le c.d. nullità relative sono nullità soggette ad un particolare regime quanto alla legittimazione a farle valere, ma â a parte ciò â conservano i connotati tipici della nullità . Alle nullità relative non può, dunque, essere estesa una fattispecie completamente diversa quale quella dellâannullamento e della prescrizione della relativa azione.
La nullità delle operazioni IRS si verifica nel momento in cui esse sono state compiute in difetto di contratto quadro e la successiva stipula di un contratto quadro non può rimediare a tale vizio. Comâè noto ex art. 1423 c.c. il contratto nullo non può essere convalidato e tale disposizione vale anche per c.d. nullità relative che appartengono pur sempre al genus della nullità e non dellâannullabilità . Inoltre, il fatto che dette operazioni siano state estinte anticipatamente non è per nulla incompatibile con la volontà di farne valere la nullità , ben potendo tale comportamento essere giustificato con la semplice intenzione di limitare le perdite.
Deve essere confermata, in quanto corretta, la condanna della banca al pagamento (o meglio ripetizione) delle somme addebitate per differenziali negativi sul conto della cliente con saldo passivo di conto corrente. In detta ipotesi infatti il cliente rimarrà debitore della banca dello scoperto di conto corrente non ricalcolato (lâalternativa che si pone al giudicante è quella della rideterminazione del saldo del conto corrente, tenendo conto delle somme riconosciute a credito allâattore)â. (Marco Dalla Zanna)
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