Conseguenze della mancanza di frequentazione del corso per amministratori di condominio
Pubblicato il 07/06/17 05:36 [Doc.3168]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Padova, 24 marzo 2017.

Condominio – Amministratore – Obbligo di aggiornamento – Omissione – Conseguenze

La mancanza di frequentazione del corso per amministratori di condominio di cui al decreto ministeriale n. 140 del 2014, entrato in vigore il 9 ottobre 2014, rende illegittima la nomina di amministratore di condominio nel senso che l’amministratore non potrà assumere incarichi per l’anno successivo a quello di regolare frequentazione dell’obbligo di aggiornamento che decorre dal 9 ottobre di ogni anno.


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