Separazione e divorzio: Tribunale di Mantova - Regolamentazione delle spese straordinarie nei giudizi di separazione, di divorzio e in quelli proposti ex art. 337 bis c.c. aggiornata con la previsione del c.d. silenzio-assenso
Pubblicato il 03/04/15 08:23 [Doc.321]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione del Dott. Mauro Bernardi, Giudice nel Tribunale di Mantova

Tribunale di Mantova - Regolamentazione delle spese straordinarie nei giudizi di separazione, di divorzio e in quelli proposti ex art. 337 bis c.c.

- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% a testa, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l’ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami e cure, anche odontoiatriche, erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN) che siano debitamente prescritte da un medico, nonché quelle per esami e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili e non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi;
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall’istituto) all'asilo nido, alla scuola dell'infanzia, alla scuola dell'obbligo, alla scuola superiore e, dopo la maturità, tasse per l’iscrizione ad università pubblica (qualora i figli proseguano negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari; spese per la mensa scolastica e per la partecipazione alla gita scolastica organizzata dalla scuola; spese per il trasporto da e per la sede di studi universitaria con mezzo pubblico;
c) ALTRE SPESE STRAORDINARIE: spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria). Tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per la baby sitter, per l’attività ludico-sportiva, per l'acquisto di computer o telefono cellulare, per l'acquisto di motorino od autovettura, per le vacanze estive, per la locazione di appartamento presso la sede universitaria, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi; occorre infine precisare che per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell’altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall’esibizione del documento attestante l’esborso.


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