Separazione e divorzio: Tribunale di Mantova - Regolamentazione delle spese straordinarie nei giudizi di separazione, di divorzio e in quelli proposti ex art. 337 bis c.c. aggiornata con la previsione del c.d. silenzio-assenso
Pubblicato il 03/04/15 08:23 [Doc.321]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione del Dott. Mauro Bernardi, Giudice nel Tribunale di Mantova
Tribunale di Mantova - Regolamentazione delle spese straordinarie nei giudizi di separazione, di divorzio e in quelli proposti ex art. 337 bis c.c.
- pone a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% a testa, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che lâha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami e cure, anche odontoiatriche, erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN) che siano debitamente prescritte da un medico, nonché quelle per esami e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili e non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi;
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dallâistituto) all'asilo nido, alla scuola dell'infanzia, alla scuola dell'obbligo, alla scuola superiore e, dopo la maturità , tasse per lâiscrizione ad università pubblica (qualora i figli proseguano negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari; spese per la mensa scolastica e per la partecipazione alla gita scolastica organizzata dalla scuola; spese per il trasporto da e per la sede di studi universitaria con mezzo pubblico;
c) ALTRE SPESE STRAORDINARIE: spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria). Tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per la baby sitter, per lâattività ludico-sportiva, per l'acquisto di computer o telefono cellulare, per l'acquisto di motorino od autovettura, per le vacanze estive, per la locazione di appartamento presso la sede universitaria, etc.) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi; occorre infine precisare che per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dellâaltro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dallâesibizione del documento attestante lâesborso.
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