Se il diritto allâassegno spetta, va quantificato ai fini della indipendenza economica e non del tenore di vita.
Pubblicato il 13/06/17 18:48 [Doc.3217]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima a cura del Dott. Giuseppe Buffone.
Trib. Palermo, sez. I civ., sentenza 12 maggio 2017 (Pres. Girmaldi di Terresena, est. Ruvolo)
DIVORZIO â ASSEGNO DIVORZILE â DETERMINAZIONE DEL DIRITTO ALLâASSEGNO DI DIVORZIO â CRITERIO DEL TENORE DI VITA â ESCLUSIONE â CASS. 11504/2017 â RIFERIMENTO ALLA INDIPENDENZA ECONOMICA â SUSSISTE â DIRITTO ALLâASSEGNO â QUANTIFICAZIONE â AL FINE DI CONSENTIRE IL RAGGIUNGIMENTO DELLA INDIPENDENZA ECONOMICA - SUSSISTE
Nella valutazione dellâan dellâassegno di divorzio il giudice non deve tener conto del pregresso tenore di vita ma deve valutare se il richiedente sia o meno âeconomicamente indipendenteâ. Lâutilizzo di un parametro simile è corroborato dalla disciplina prevista in materia di filiazione, atteso che, con riferimento ad un vincolo (stavolta) tendenzialmente perenne quale quello di filiazione, lâart. 337-septies c.c. prevede che il giudice possa disporre il pagamento di un assegno periodico per il figlio maggiorenne che sia non âeconomicamente indipendenteâ. Non si comprende, allora, per quale ragione il raggiungimento dellâautosufficienza economica, indipendentemente dal tenore di vita goduto in ambito familiare, determini il venir meno del diritto del figlio (che continua ad essere tale) al mantenimento da parte del genitore, laddove per contro lâex coniuge debba aver diritto a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di un rapporto (matrimoniale) ormai venuto meno. Può, inoltre, procedersi ad unâassimilazione tra il principio di âautoresponsabilità â economica sancito in materia di filiazione (secondo cui sottesa al rifiuto ingiustificato del figlio maggiorenne di raggiungere lâindipendenza economica, con conseguente perdita del diritto al mantenimento da parte del genitore vi è la libertà delle scelte esistenziali della persona - Cass. n. 18076/2014) e il medesimo principio vigente in ambito di divorzio, poiché in sede di scioglimento del vincolo matrimoniale gli ex coniugi sono consapevoli delle conseguenze sul piano economico derivanti dalle proprie scelte. Principio di âautoresponsabilità economica dei coniugiâ che è, peraltro, in linea con le legislazioni di molti Paesi europei. Ai fini dellâaccertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dellâassegno divorzile, deve verificarsi la âindipendenza economicaâ del coniuge richiedente avendo riguardo ad una serie di criteri, quali: i) il possesso di redditi di qualsiasi specie; ii) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari; iii) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale; iv) la stabile disponibilità di una casa di abitazione. Nel caso in cui sussista il diritto allâassegno divorzile, esso deve essere determinato al solo fine di consentire allâavente diritto il raggiungimento dellâindipendenza economica (e non anche il tenore di vita precedentemente goduto).
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