Efficacia di titolo esecutivo del contratto di mutuo e disponibilità della somma mutuata
Pubblicato il 15/06/17 05:35 [Doc.3225]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Pescara, 12 giugno 2017. Giudice Franca Di Felice.

Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Dario Nardone

Contratto di mutuo – costituzione in deposito cauzionale presso la banca – erogazione effettiva solo al verificarsi di condizioni future ed eventuali – efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. – Esclusione

Non può essere annoverato nella categoria dei titoli esecutivi di cui all’art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c., sicché non può ritenersi di per sé idoneo a sorreggere l’esecuzione forzata con conseguente necessaria declaratoria di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, il contratto di mutuo pur se stipulato per atto pubblico notarile nel quale, benché la somma sia stata dichiarata come erogata e quietanzata essa, per la verità, è costituita, presso la stessa banca, in deposito cauzionale a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni poste a carico della medesima parte finanziata, emergendo così che la somma in questione, mentre in una parte del predetto documento viene dichiarata come erogata, in altra, invece, viene indicata come ancora vincolata e giacente presso la banca e dunque, non disponibile, per il mutuatario.

Difetta, in questo caso, la traditio anche sotto il profilo della disponibilità giuridica poiché il mutuante non ha creato un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario sì da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, né ha inserito nel medesimo contratto di mutuo specifiche pattuizioni consistenti nell’incarico che il mutuatario conferisce al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (21).
Il deposito cauzionale non soltanto non dà immediata disponibilità giuridica della somma al mutuatario, ma svolge utilità unicamente per la banca, la quale si assicura il diritto di incassare le rate di mutuo poste a carico del mutuatario già dal momento della stipula.

Dunque, il contratto de quo, non incorporando o fornendo la prova di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, è inidoneo, pur se stipulato con atto pubblico notarile, ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme promesse.


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