Costituzione in giudizio: conta la data di consegna dell’atto
Pubblicato il 20/06/17 06:40 [Doc.3260]
di Redazione IL CASO.it


Ricorso ammissibile, inoltre, con avviso di ricevimento del plico raccomandato depositato al posto della ricevuta di spedizione, se datato con stampigliatura o timbro dell’ufficio postale

La Corte di cassazione, con la sentenza 13452 del 29 maggio 2017, si è pronunciata a sezioni unite su due questioni di estrema rilevanza processuale sulle quali la giurisprudenza, ormai da tempo, era solita assumere posizioni contrastanti: il termine entro il quale il ricorrente o l’appellante deve costituirsi in giudizio, nel caso di spedizione del ricorso o dell’appello a mezzo plico raccomandato postale con ricevuta di ritorno, e l’ammissibilità dell’impugnazione medesima nel caso in cui sia stato depositato in atti l’avviso di ricevimento del plico, anziché la prescritta ricevuta di spedizione postale.
Entrambe le questioni rivestono fondamentale importanza ai fini del processo tributario in quanto, da un lato, determinano i confini di ammissibilità dell’impugnazione e, dall’altro, concernono uno dei mezzi di notificazione dell’impugnazione più diffusi per chiare ragioni di economia e praticità, ossia tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

La prima questione affrontata dalle sezioni unite riguarda il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante: il dubbio è se tale termine decorra dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario ovvero dalla data di spedizione.
L’articolo 22, comma 1, del Dlgs 546/1992 (indirettamente richiamato anche dall’articolo 53, comma 2, dello stesso decreto, per ciò che concerne il grado di appello) si limita a stabilire che il ricorrente “entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione adita (…) copia del ricorso (…) spedito per posta, con fotocopia della ricevuta (…) della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”.

Un primo orientamento (sentenza 20262/2004), più restrittivo, della Corte di cassazione, riteneva che l’articolo 22, facendo riferimento esclusivamente alla spedizione postale e alla relativa ricevuta, intendeva far decorrere da tale data il termine per la costituzione in giudizio, a nulla, pertanto, rilevando la successiva ricezione dell’atto.
A fronte di tale posizione, altre sentenze della stessa Corte hanno interpretato l’articolo 22 in senso diametralmente opposto, facendo decorrere i trenta giorni dalla ricezione dell’atto da parte del destinatario e ciò per una serie di ragioni così riassumibili:
l’articolo 16, comma 5, Dlgs 546/1992, stabilisce che “i termini che hanno inizio dalla notificazione (…) decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto” (Cassazione, 9173/2011)
non v’è ragione logica e giuridica per distinguere il regime della notifica diretta a mezzo di raccomandata postale dall’ordinaria notificazione tramite l’ufficiale giudiziario che si avvale della spedizione postale, ravvisato che per quest’ultima il termine decorre pacificamente dalla ricezione del ricorso o dell’appello da parte del destinatario (anzi, un orientamento diverso sarebbe contrario a principi di semplificazione del processo tributario).

A fronte di tali contrapposte posizioni, le sezioni unite ritengono di dover dare continuità al secondo orientamento testé illustrato. La scelta si fonda su una serie di ragioni indubbiamente apprezzabili sotto il profilo costituzionale e sistematico.
Secondo i giudici, la decorrenza del termine per la costituzione in giudizio dalla ricezione del plico raccomandato (anziché dalla spedizione) è da preferire in quanto una diversa interpretazione darebbe luogo a:
una disparità di trattamento processuale rispetto alle altre forme di notificazione e, in particolare, rispetto a quella prevista dall’articolo 149 cpc
una disparità di trattamento processuale rispetto alle liti rientranti nell’ambito dell’articolo 17-bis (reclamo e mediazione), nel qual caso lo spatium deliberandi di novanta giorni per la conclusione del procedimento, dal termine del quale decorrono i trenta giorni per costituirsi in giudizio, inizia dal perfezionamento della notifica (e, quindi, dalla ricezione dell’impugnazione)
una violazione dei principi fissati dal legislatore, in sede di delega al Governo per la riforma del processo tributario (articolo 30, legge 413/1991), con i quali si era disposto un adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile, nonché una disciplina delle comunicazioni e notificazioni che prevedessero il più ampio impiego del servizio postale
una violazione dei principi giurisprudenziali della Cedu (con particolare riferimento all’articolo 6 della Convenzione) volti a far prevalere quelle interpretazioni dirette a consentire al processo di giungere al suo sbocco naturale.

Per tali apprezzabili ragioni, dunque, i giudici delle sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”.

La seconda questione affrontata dai giudici concerne, invece, la rilevanza – ai fini dell’ammissibilità del ricorso o dell’appello notificato mediante plico raccomandato postale – del tempestivo deposito della ricevuta di spedizione postale quando risulti comunque in atti l’avviso di ricevimento del relativo plico raccomandato.
Un primo indirizzo giurisprudenziale (Cassazione, pronunce 24182/2006, 1025/2008, 7373/2011, 20787/2013, eccetera) riteneva il ricorso o l’appello inammissibile se, in sede di costituzione in giudizio, il ricorrente o l’appellante non allegava le ricevute di spedizione postale pur in presenza dell’avviso di ricevimento, allegato in atti: ciò in considerazione del fatto che la data di spedizione – necessaria al fine di consentire ai giudici di verificare la tempestività dell’impugnazione – non può essere attestata dagli avvisi di ricevimento in quanto privi di fede privilegiata, ravvisato che la disciplina settoriale prescrive che gli avvisi di ricevimento siano predisposti dagli interessati e non dall’ufficiale postale.
Un diverso orientamento (Cassazione, pronunce 4615/2008, 27881/2011, 23593/2012, 19138/2016, eccetera), invece, riteneva che la data di spedizione contenuta nell’avviso di ricevimento – essendo quest’ultimo comunque un atto pubblico ex articolo 2699 del codice civile – godrebbe della medesima fede privilegiata del documento che la incorpora.

Le sezioni unite, dopo aver ripercorso la disciplina settoriale in materia di spedizioni postali, in assenza di specifiche indicazioni in merito ai soggetti concretamente tenuti ad apporre la data di spedizione sull’avviso di ricevimento (soggetto mittente o agente postale), hanno ritenuto di dover dirimere il contrasto mediante l’adozione di un approccio che garantisse la provenienza certa delle attestazioni in esso contenute, giungendo così alle seguenti conclusioni: “Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza”.
Domenico Bitonti
pubblicato Venerdì 16 Giugno 2017


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