Intermediazione finanziaria – Piano finanziario 121 Performance – assenza d’informazione sulla causa in concreto perseguita,
Pubblicato il 09/04/15 12:04 [Doc.333]
di Redazione IL CASO.it


“Intermediazione finanziaria” – Piano finanziario 121 Performance – assenza d’informazione sulla causa in concreto perseguita, quale desumibile dal collegamento negoziale tra programmato finanziamento e piano rientro dal prestito oneroso intercorso con la banca intermediaria - annullabilità del contratto per errore essenziale ex art. 1429 c. 1 n. 1) c.c.

Il Piano finanziario 121 Performance è un’operazione negoziale complessa, comprendendo un investimento e un prestito oneroso. Ricorre l’annullabilità del contratto sotto il profilo dell’errore in assenza d’informazione da parte della banca intermediaria sulla causa in concreto perseguita, quale desumibile dal collegamento negoziale tra programmato finanziamento e piano di rientro dal prestito, nonostante la sottoscrizione dell’apposito modulo prestampato da parte del cliente-consumatore. L’informazione riguardante il solo investimento e il dato riguardante la sua rischiosità deve ritenersi fuorviante, essendo l’intera operazione negoziale destinata a garantire un risultato positivo certo alla banca intermediaria derivante dal tasso del prestito e delle commissioni; viceversa una perdita molto probabile per il cliente, a meno di non ipotizzare extrarendimenti davvero ragguardevoli su tutto il paniere dei fondi, ipotesi di remota verificabilità. Si riscontra, pertanto, una palese iniquità del contratto per squilibrio ab origine tra i vantaggi certi della banca e i poco probabili guadagni ritraibili dal consumatore, e un collegamento negoziale ai limiti della meritevolezza della tutela ex art. 1322 c. 2 c.c.. L’errore della parte contraente è essenziale in quanto cade ex art. 1429, I co. n. 1) c.c. sulla reale natura del contratto, della quale il cliente-consumatore non può venire a conoscenza con i propri mezzi. La qualità di consumatore in capo al cliente impone un’informazione dettagliata. In tal senso la firma del modulo informativo prestampato è da ritenersi insufficiente, anche perché riguardante il solo rischio dell’investimento ma non quello desumibile dalla valutazione complessiva del finanziamento.

Segnalazione a cura di
Avv. Alessandra Armento


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