Inesistenza della notifica dell’opposizione effettuata a mezzo PEC
Pubblicato il 03/07/17 08:26 [Doc.3333]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Massima a cura di Luca Caravella

Opposizione ex art. 645 c.p.c. – Notificazione opposizione a mezzo PEC – Mancanza atto – Inesistenza della notifica – Sussistenza
La notifica a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., effettuata allegando la sola procura alle liti con la relata, firmate digitalmente, omettendo, quindi, l’atto di opposizione configura la fattispecie della inesistenza dell’atto stesso, determinando non la nullità (eventualmente sanabile) ma bensì l’insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione in favore della controparte, neanche sanabile con l’avvenuta costituzione dell’opposta al solo fine di eccepirla. Tale conclusione è conforme ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (con le pronunce del 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917), secondo cui l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

Opposizione ex art. 650 c.p.c. – Presupposti – Insussistenza
L’opposizione a d.i. c.d. “tardiva” è consentita a chi intenda negare che il decreto gli sia mai stato validamente notificato oppure intenda dolersi della sola irregolarità della sua notificazione e non, come nel caso in esame, la notifica dell’atto di opposizione effettuata dal medesimo opponente.


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