Inefficacia dello ius variandi in presenza di clausola di rinvio agli âusi di piazzaâ
Pubblicato il 03/07/17 08:26 [Doc.3336]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima a cura dellâ Avv. Lorenzo Buldrini
Conto corrente con apertura di credito â illegittimità degli interessi ultralegali (usi piazza), cms, interessi anatocistici, spese ed oneri non validamente pattuiti. Calcolo degli interessi al tasso sostitutivo ex art 117 T.U.B. â tasso Bot- condanna della Banca alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute.
Le comunicazioni di variazione (ius variandi) inviate dalla Banca al cliente sono inefficaci in presenza di una clausola di rinvio agli âusi di piazzaâ.
Inoltre, lâanatocismo relativo ai contratti bancari stipulati prima dellâentrata in vigore della Delibera CICR del 9/2/2000 è legittimo solo se la banca ha specificamente pattuito con il cliente la modifica contrattuale, non essendo sufficiente la mera comunicazione da parte dellâintermediario.
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