Inefficacia dello ius variandi in presenza di clausola di rinvio agli ‘usi di piazza’
Pubblicato il 03/07/17 08:26 [Doc.3336]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell’ Avv. Lorenzo Buldrini

Conto corrente con apertura di credito – illegittimità degli interessi ultralegali (usi piazza), cms, interessi anatocistici, spese ed oneri non validamente pattuiti. Calcolo degli interessi al tasso sostitutivo ex art 117 T.U.B. – tasso Bot- condanna della Banca alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute.

Le comunicazioni di variazione (ius variandi) inviate dalla Banca al cliente sono inefficaci in presenza di una clausola di rinvio agli “usi di piazza”.

Inoltre, l’anatocismo relativo ai contratti bancari stipulati prima dell’entrata in vigore della Delibera CICR del 9/2/2000 è legittimo solo se la banca ha specificamente pattuito con il cliente la modifica contrattuale, non essendo sufficiente la mera comunicazione da parte dell’intermediario.


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