Erogazioni per restauro chiesa: confermati i benefici fiscali
Pubblicato il 13/07/17 05:42 [Doc.3398]
di Redazione IL CASO.it


I contributi alla parrocchia per risanare immobili sottoposti a regime vincolistico sono detraibili da persone fisiche ed enti non commerciali ovvero deducibili dal reddito d’impresa

Con la risoluzione 89/E dell’11 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate risponde a una parrocchia che, avendo avviato lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa e di sue pertinenze (immobili tutti sottoposti al regime vincolistico), chiede conferma dei vantaggi fiscali per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali in suo favore per la realizzazione di tali opere nonché dell’iter da seguire.

L’amministrazione ricorda, innanzitutto, le diposizioni del Tuir (articolo 15, comma 1, lettera h per le persone fisiche; articolo 147 per gli enti non commerciali; articolo 100, comma 2, lettera f, per le imprese) che prevedono la detraibilità dall’Irpef nella misura del 19% (ovvero la deducibilità dal reddito d’impresa) delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di determinati soggetti, tra i quali “fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione e il restauro delle cose indicate nell’articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 (…)”.

Ribadisce poi quanto precisato nella risoluzione 133/2007, cioè che anche le parrocchie possono essere destinatarie delle erogazioni liberali fiscalmente agevolate dal momento che: sono enti riconosciuti che acquistano la personalità giuridica dalla data di pubblicazione nella GU del decreto ministeriale che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto; non hanno fini di lucro; nell’ambito delle iniziative che promuovono, possono realizzare interventi su beni culturali tutelati. Inoltre, nello stesso documento di prassi, per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle liberalità, ha chiarito che il soggetto erogatore deve utilizzare uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Infine, relativamente agli adempimenti da rispettare per fruire dei benefici, il ministero dei Beni e delle attività culturali (Mibact), a cui le Entrate hanno richiesto un parere in quanto autorità competente, ha rappresentato di avere emanato, a seguito del mutato quadro normativo (come delineato dall’articolo 40, comma 9, Dl 201/2011), la circolare 222/2012, nella quale, a parziale modifica delle precedenti circolari 183/2005 e 38/2007, è stato ridisegnato l’iter procedimentale delle erogazioni liberali in esame.

Pertanto, venendo ai quesiti posti nell’interpello, anche alla luce delle precisazioni fornite dal Mibact:
è confermata la detraibilità (per persone fisiche ed enti non commerciali) e la deducibilità (dal reddito d’impresa) delle erogazioni liberali effettuate in favore della parrocchia per la realizzazione dei lavori di restauro e risanamento conservativo
la bozza di convenzione allegata all’istanza, che dovrà essere stipulata con persone fisiche ed enti non commerciali, risponde ai requisiti di legge (articolo 15, comma 1, lettera h, Tuir; circolare 222/2012)
se il soggetto erogatore è un’impresa o un ente commerciale, non c’è obbligo di stipula della convenzione
la parrocchia deve richiedere al competente ufficio del Mibact l’approvazione del progetto, l’autorizzazione ai lavori o all’avvio dell’iniziativa culturale allegando il preventivo di spesa, con esplicito riferimento al contributo delle erogazioni liberali. Inoltre, al termine dei lavori o dell’iniziativa culturale, deve presentare allo stesso ufficio una dichiarazione sostitutiva relativa alle spese effettivamente sostenute per gli interventi o le attività cui i benefici fiscali si riferiscono
la parrocchia deve comunicare alla Soprintendenza le liberalità ricevute entro il 31 dicembre dell’anno in cui sono state erogate. La Soprintendenza invia il preventivo di spesa vistato sia al soggetto erogatore che al beneficiario; tale documento costituisce l’autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.
L’iter procedimentale e la circolare 222/2012 sono pubblicate sul sito dei Beni culturali, al link “meno tasse per chi investe in cultura”.
r.fo.
pubblicato Martedì 11 Luglio 2017


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