L’impresa è gestita dal padre? C’è concorso nel reato tributario
Pubblicato il 14/07/17 08:40 [Doc.3422]
di Redazione IL CASO.it


In tema di delitti fiscali, per poter attribuire la qualifica di amministratore di fatto a un soggetto non è necessario che lo stesso svolga tutti i poteri tipici dell’organo di gestione

Risponde del reato di dichiarazione infedele, quale autore principale, il padre che aiuta la figlia, mera titolare formale, nella gestione dell’impresa individuale. Il suo ruolo, difatti, è paragonabile a quello dell’amministratore di fatto, ossia di chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici dell’organo di gestione, pur non essendo necessario che le funzioni svolte riguardino tutte le attività, poiché è sufficiente “un’apprezzabile attività gestoria” non occasionale.
A fornire questa rigorosa interpretazione è la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 31906 del 3 luglio 2017.

La genesi
Nel corso di una verifica fiscale nei confronti di un’impresa individuale era emerso come la titolare dell’attività risultasse assai poco informata sulla gestione commerciale e contabile dell’azienda stessa. Peraltro, alcune fatture non contabilizzate erano state incassate sul conto personale del padre, a dimostrazione del coinvolgimento attivo di quest’ultimo nell’ambito dell’attività aziendale.
Dapprima i verificatori e, poi, i giudici di merito avevano ritenuto il padre amministratore di fatto e gestore dell’impresa intestata, solo formalmente, alla figlia, reputandolo, quindi, corresponsabile del reato di dichiarazione infedele per aver sottratto elementi attivi all’Erario, superando la prescritta soglia di punibilità.

L’imputato veniva condannato in primo e in secondo grado per il reato di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4 del Dlgs 74/2000, relativamente alle violazioni poste in essere dall’impresa individuale intestata alla figlia. Per i giudici di merito, infatti, il contribuente era da considerarsi amministratore di fatto e correo nel delitto contestato, nonostante egli lamentasse la sua estraneità alla tenuta della contabilità.

A seguito del giudizio di merito, veniva proposto ricorso per cassazione, ritenendo erronea la decisione della Corte d’appello e lamentando un’erronea applicazione della legge nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, in altre parole, l’attività di collaborazione nei rapporti commerciali della figlia, legale rappresentante della società, non avrebbe comportato un suo coinvolgimento automatico nella contabilità aziendale.

La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
Nel corso delle indagini, secondo i giudici di legittimità, era emerso chiaramente come l’imputato risultasse effettivamente l’amministratore di fatto e il gestore dell’impresa intestata alla figlia e, pertanto, fosse corresponsabile del reato di dichiarazione infedele.
La suprema Corte ha puntualizzato che in tema di reati tributari, per poter attribuire la qualifica di amministratore di fatto a un soggetto, è necessario che l’attività gestoria venga svolta non occasionalmente ma significativamente e continuativamente, pur non essendo necessario l’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo di gestione.
Ciò che rileva è, dunque, la continuità nello svolgimento delle funzioni (di tutte, di alcune o una di esse) proprie degli amministratori. Tra questi compiti vanno considerati sia il controllo contabile e amministrativo, sia l’organizzazione interna ed esterna che costituisce l’oggetto della società. Con riferimento a quest’ultima, va, inoltre, verificata la funzione di rappresentanza eventualmente rivestita.

Nel caso in esame, il padre aveva riconosciuto l’omessa registrazione di operazioni attive realmente avvenute, peraltro incassate su propri conti correnti.
Attingendo anche ai criteri stabiliti dall’articolo 2639 del codice civile, i giudici della Cassazione hanno precisato che l’amministratore di fatto è colui che esercita, in modo continuativo e significativo, i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, non occorrendo l’esercizio di tutti i poteri, ma essendo sufficiente “un’apprezzabile attività gestoria” non occasionale (Cassazione nn. 22108/2015, 35346/2013 e 43300/2005).
Egli risponde in materia di reati tributari, quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l’azione dovuta. L’amministratore di fatto, dunque, va equiparato a quello di diritto.
Tenuto inoltre conto, hanno precisato i giudici, della sentenza 186/2000 della Corte costituzionale, e rilevato che, nella fattispecie, non sussistevano elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima è conseguito, a norma dell’articolo 616 cpp, l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, equitativamente fissata in 2mila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Andrea Santoro
pubblicato Giovedì 13 Luglio 2017


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