Somme importanti ai collaboratori: lâimpresa familiare non evita lâIrap
Pubblicato il 20/07/17 04:25 [Doc.3458]
di Redazione IL CASO.it
Non spetta il rimborso del tributo allâagente di commercio che, come rilevato dai modelli di dichiarazione presentati, corrisponde compensi significativi ai suoi âaiutantiâ
I compensi corrisposti in maniera continuativa ai collaboratori sono un elemento rilevante ai fini dellâassoggettamento a Irap dellâimpresa familiare, in quanto apportano allâattività di impresa una ricchezza ulteriore rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare.
Queste le conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione con lâordinanza n. 16742 del 6 luglio 2017.
Il fatto
La controversia trae origine dal diniego opposto dallâAgenzia delle Entrate alle istanze di rimborso Irap relative agli anni dal 2001 al 2004 presentate da un contribuente esercente lâattività di agente di commercio.
Il ricorso del contribuente avverso il diniego summenzionato era stato accolto sia dalla Commissione tributaria provinciale che da quella regionale.
Avverso la sentenza dei giudici dâappello lâAmministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione delle disposizioni in tema di Irap.
La Corte di cassazione, ritenendo fondato il motivo di ricorso proposto dallâAgenzia delle Entrate, ha deciso per la cassazione della sentenza con rinvio alla Ctr in diversa composizione.
La decisione
Con lâunico motivo di ricorso lâAgenzia delle Entrate denunciava violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del Dlgs 446/1997, con riferimento alla parte in cui la sentenza ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dellâautonoma organizzazione nei confronti del contribuente esercente lâattività di agente di commercio che, nei periodi dâimposta oggetto di istanza di rimborso, si era avvalso del lavoro altrui a opera di collaboratori dellâimpresa familiare.
Il tema del contendere attiene, ancora una volta, la questione dellâautonoma organizzazione quale presupposto dellâIrap previsto dallâarticolo 2 del Dlgs 446/1997.
à oramai orientamento consolidato che il requisito dellâautonoma organizzazione ricorra quando il contribuente, in qualità di diretto responsabile della struttura organizzativa, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lâesercizio dellâattività in assenza di organizzazione o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Sulla base di tali principi, i giudici di legittimità hanno ritenuto erroneo quanto contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui sarebbe da escludere la sussistenza del requisito dellâautonoma organizzazione dellâattività svolta dal contribuente sul presupposto che questi corrispondesse a terzi, in maniera occasionale, compensi di non rilevante entità .
Nel caso di specie invece, contrariamente a quanto rilevato dai giudici di merito, il contribuente aveva corrisposto quote per collaboratori facenti parte dellâimpresa familiare di valore consistente, come rilevato dai modelli di dichiarazione presentati per i periodi dâimposta oggetto della richiesta di rimborso.
Alla luce dei fatti in causa, le conclusioni della Ctr appaiono in contrasto con i principi affermati dalla stessa Corte di cassazione, in ultimo con lâordinanza 12616/2017, in quanto i compensi corrisposti in maniera continuativa ai familiari hanno fatto acquisire allâattività di impresa âquel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolareâ.
Se ne deduce, pertanto, che la collaborazione continuativa dei familiari allâattività dâimpresa deve essere valutata come sintomatica della sussistenza del relativo presupposto impositivo.
Da qui lâaccoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.
Emiliano Marvulli
pubblicato Martedì 18 Luglio 2017
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