Mancato esperimento del procedimento di mediazione e conferma del decreto ingiuntivo opposto
Pubblicato il 24/07/17 04:25 [Doc.3474]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'avv. Luigi Carlo Ravarini del Foro di Milano

Mediazione – Opposizione a decreto ingiuntivo - Mancato esperimento del procedimento di mediazione – Onere a carico dell’opponente – Improcedibilità del giudizio - Conferma del decreto ingiuntivo opposto

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ove, nel corso del giudizio, venga disposta dal Giudice la mediazione delegata, ai sensi dell’art. 5, 4° comma lettera a) del DLgs 28/2010 e successive modifiche, l’onere di promuovere la stessa grava su parte opponente in quanto unico soggetto processuale avente il concreto interesse alla prosecuzione del giudizio.

Il mancato esperimento, nel termine assegnato, determina la dichiarazione di improcedibilità della causa d’opposizione e la pronuncia accessoria della conferma e definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.


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