Direzione Territoriale Del Lavoro – Servizio Politiche del Lavoro, Frosinone, 18 Marzo 2014
Pubblicato il 22/02/15 00:00 [Doc.35]
di Redazione IL CASO.it


Preventiva procedura obbligatoria di licenziamento ex art. 7 Legge n. 604/1966 – Convocazione ai sensi dell’art. 1 comma 40 Legge n. 92/2012 – Mancata comparizione del lavoratore – Fissazione di una nuova convocazione – Impossibilità – Presupposti

a cura di Avv. Fabrizio Daverio - Studio Legale Daverio & Florio


Direzione Territoriale Del Lavoro – Servizio Politiche del Lavoro, Frosinone, 18 Marzo 2014

Preventiva procedura obbligatoria di licenziamento ex art. 7 Legge n. 604/1966 – Convocazione ai sensi dell’art. 1 comma 40 Legge n. 92/2012 – Mancata comparizione del lavoratore – Fissazione di una nuova convocazione – Impossibilità – Presupposti

La Direzione del Lavoro di Frosinone si è pronunciata sul caso di un’azienda che aveva necessità di procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa del negativo andamento aziendale determinato dalla perdita di fatturato e di clientela.

L’azienda ha correttamente proceduto ai sensi dell’art. 7 della legge n. 604/1966, chiedendo alla Direzione Territoriale del Lavoro competente di convocare le parti al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.

La DTL dichiarava l’estinzione della procedura a causa della mancata comparizione del lavoratore che aveva addotto un impedimento a essere presente: a fronte di tale impedimento, l’appuntamento fissato per la convocazione era stato rinviato per ben quattro volte e la procedura si era protratta per più di 20 giorni (termine perentorio stabilito dalla citata norma).

Ricordiamo che l’art. 7 della legge n. 604/1966 è stato modificato dal comma 40 dell’art. 1 della Legge Fornero e che il successivo comma 41 ha chiarito, esplicitandola, una importante questione.

Ai sensi delle nuove norme, la procedura che si instaura davanti alla Direzione territorialmente competente deve concludersi entro 20 giorni dalla convocazione delle parti (comma 6 dell’art. 7 della Legge n. 604/1966) e può essere sospesa per un massimo di 15 giorni in caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all’incontro (comma 9 dell’art. 7 cit.).

Il comma 41 dell’art. 1 della legge n. 92/2012 dice:

“Il licenziamento intimato […] all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l'effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresì sospesi in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato”.

Le norme in commento distinguono quindi tra:

1) la sospensione della procedura innanzi alla DTL per legittimo e documentato impedimento del lavoratore per un massimo di 15 giorni;

2) la sospensione degli effetti del licenziamento esclusivamente per:
- tutela della maternità e della paternità;
- infortunio sul lavoro.

Infatti, dice la DTL in riferimento al caso in oggetto:

“Dispone infatti la norma che, in caso di malattia del lavoratore, la Commissione può (non deve) sospendere la procedura per un periodo non superiore a quindici giorni. Decorso tale periodo, il datore di lavoro può procedere al licenziamento, indipendentemente dal perdurare dell’impedimento e a prescindere dalla natura dello stesso, fatto salvo l’effetto sospensivo del licenziamento che, per disposto dell’art. 1 comma 41 della predetta legge n. 92, opera unicamente ed espressamente con riguardo alle norme in materia di maternità e in caso di infortunio sul lavoro”.

La DTL ha pertanto specificato che l’assenza del lavoratore non solo non poteva considerarsi giustificata per legittimo impedimento, ma che non poteva essere ritenuta nemmeno rilevante al fine di ottenere una sospensione della procedura di conciliazione.

Citando testualmente il ragionamento della DTL territorialmente competente, il differimento della convocazione può essere concesso “unicamente allo scopo di verificare, di concerto con la controparte, l’effettività di una tale, eventuale ipotesi sospensiva della procedura Fornero, che di fatto, non è stata riscontrata”.
Avv. Fabrizio Daverio
Studio Legale Daverio & Florio


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