Progetto di riparto e legittimazione dei creditori tardivi sui quali il giudice non si è ancora pronunciato
Pubblicato il 27/07/17 04:25 [Doc.3506]
di Redazione IL CASO.it


Fallimento – Procedimento di ripartizione – Deposito – Comunicazione ai creditori – Legittimazione al reclamo – Esclusione dei creditori tardivi sui quali il giudice non si è ancora pronunciato

L’art. 110, comma 2, l.fall., il quale prescrive che del deposito del progetto di ripartizione deve essere dato avviso a tutti i creditori, compresi quelli per i quali vi sia pendente un giudizio ex art. 98 l.fall., esprime una stretta correlazione tra avviso e legittimazione al reclamo ex art. 36 l.fall., la quale deve essere interpretata nel senso che il novero dei destinatari della comunicazione si cristallizza al deposito del progetto, con esclusione, pertanto, di quei creditori tardivi sulla cui domanda il giudice al momento di detto deposito non si sia ancora pronunciato.


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