Onere di produzione dell’originale della scrittura privata a seguito di disconoscimento della copia fotostatica
Pubblicato il 31/07/17 04:39 [Doc.3510]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell’Avv. David Giuseppe Apolloni

Disconoscimento ai sensi dell’art. 2719 c.c. e dell’art. 214 c.p.c. di documento prodotto in copia – onere della produzione dell’originale a carico della parte che intende avvalersene – sussiste
Disconoscimento ai sensi dell’art. 2719 c.c. e dell’art. 214 c.p.c. di documento prodotto in copia – onere della reiterazione del disconoscimento a seguito della produzione dell’originale– sussiste

A seguito del disconoscimento della fotocopia della scrittura privata, la parte che intende avvalersene è tenuta a produrre l’originale (e, in caso di ulteriore disconoscimento, a chiederne la verificazione), atteso che solo con l’originale si realizzano la diretta correlazione e l’immanenza della personalità dell’autore della sottoscrizione, che giustificano la fede privilegiata che la legge assegna al documento medesimo, così da fondare una presunzione legale superabile dall’apparente sottoscrittore solo con l’esito favorevole della querela di falso.
La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l’onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all’originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa.


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