Revocatoria di pagamenti effettuati dopo la cessazione dell’attività
Pubblicato il 03/08/17 03:22 [Doc.3549]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Francesco Dimundo

Fallimento – Revocatoria fallimentare – Esenzioni – Pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa – Interpretazione – Pagamenti effettuati dopo la cessazione dell’attività d’impresa o la sua messa in liquidazione – Esclusione

La finalità sottesa alla previsione normativa di cui all’art. 67, 2° co., lett. a) l. fall. (che stabilisce la non revocabilità dei pagamenti di beni o servizi effettuati “nell’esercizio dell’attività di impresa”) è quella di ridimensionare la portata economica di talune applicazioni dell’azione revocatoria e di evitare in un certo senso l’isolamento dell’impresa che, pur non ancora in palese stato di decozione, si trovi in difficoltà economica. Ne consegue che devono essere esclusi dall’esenzione di cui alla citata norma tutti i pagamenti che, se pur riferibili a pregresse forniture di beni o servizi utili all’esercizio dell’impresa, sono stati però effettuati solo successivamente alla cessazione dell’attività di impresa ovvero alla sua messa in liquidazione, pena la compromissione della par condicio creditorum.


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