La copia è conforme allâoriginale e la firma digitale più che valida
Pubblicato il 04/08/17 04:17 [Doc.3555]
di Redazione IL CASO.it
Sulla mancanza di legittimazione attiva, quale conseguenza del difetto di sottoscrizione, lâufficio ha prodotto lâesito della verifica effettuata da Poste italiane relativa alla sigla apposta
Con sentenza n. 341 del 21 luglio 2017, la Commissione tributaria provinciale di Savona, rigettando il ricorso proposto dal contribuente avverso lâavviso di accertamento notificato dallâAgenzia delle entrate, ha respinto tutte le eccezioni formali riguardanti la formazione dellâavviso di accertamento (prodotto in formato digitale) e la relativa notifica (invio della copia analogica con attestazione di conformità ).
Le âaccuseâ del ricorrente e le difese dellâufficio
Avverso lâavviso dâaccertamento prodotto in formato digitale e notificato in copia analogica con attestazione di conformità , il ricorrente ha sollevato, oltre a ulteriori eccezioni relative al merito della pretesa tributaria, anchâesse rigettate dai giudici di prime cure, una serie di rilievi inerenti alla formazione dellâatto e alla relativa notifica.
In particolare, si legge nella pronuncia che âil contribuente deduce in via pregiudiziale lâinesistenza dellâatto per violazione dellâart. 23 dlgs 82/05 per lâassenza dellâattestazione di conformità tra la copia analogica del provvedimento e lâoriginale informatico di cui essa rappresenta una riproduzione; sempre pregiudizialmente si deduce lâinesistenza dellâatto opposto per violazione degli artt. 18 comma 2 e 20 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445 per mancanza dei requisiti di forma dellâattestazione di conformità , la nullità dellâavviso di accertamento impugnato per difetto di legittimazione attiva quale conseguenza del difetto di sottoscrizione in violazione degli artt. 24 dlgs 82/2005 ed art. 42 d.p.r. 600 per sottoscrizione omessa; violazione dellâart. 60 e 137 comma 2 e 3 â¦â.
Lâufficio si è difeso, in primo luogo, sostenendo che lâasserita mancanza di attestazione di conformità dellâatto notificato è priva di fondamento in quanto è stato rispettato il disposto dellâarticolo 23 del Dlgs 82/2005 (Codice dellâamministrazione digitale) e il funzionario era in possesso della qualifica prevista, confermando, pertanto, la piena legittimità dellâattestazione di conformità apposta sulla copia dellâatto prodotto in formato digitale.
Inoltre, la stessa attestazione è corretta, in quanto riporta tutti i dati necessari, ossia nome e cognome del funzionario, numero di pagine dellâatto, data e firma del funzionario autorizzato.
In merito poi allâeccepita mancanza di legittimazione attiva, quale conseguenza del difetto di sottoscrizione, lâufficio ha replicato producendo in giudizio lâesito della verifica di firma digitale rilasciata da Poste italiane relativo alla firma apposta, da cui risulta la piena validità del certificato di firma digitale in tutti i suoi elementi.
Riguardo, infine, allâeccepito vizio di notifica, anche questo rilievo, ad avviso dellâufficio, risulta privo di fondamento poiché la notifica è avvenuta in mani proprie del contribuente, che ha sottoscritto in tal senso e, inoltre, la notifica è stata effettuata attraverso il messo speciale dellâufficio, allegando, allâuopo, la nomina a messo speciale dello stesso.
La pronuncia della Commissione tributaria provinciale
I giudici tributari di Savona hanno respinto il ricorso affermando, con riferimento alle eccezioni sollevate dal contribuente, che â⦠risulta pienamente condivisibile quanto contenuto nella memoria dellâAgenzia delle Entrate e conseguentemente non fondate le eccezioni relative (â¦) alla asserita mancanza di attestazione di conformità poiché lâUfficio ha rispettato la procedura prevista tra la copia analogica e copia digitale dellâatto di diniego anche lâattestazione di conformità è corretta; la sottoscrizione dellâatto non riporta alcun difetto tanto meno di legittimazione attiva, non vi è stata violazione dellâart. 25 dlgs 82/2005 e 42 d.p.r. 600 anche il difetto di notifica non risulta fondato poiché il messo notificatore speciale ha proceduto alla consegna a mani proprie dellâatto al ricorrente â¦â.
In sostanza, la Ctp di Savona ha recepito integralmente le difese dellâufficio, non ritenendo fondate le eccezioni sollevate dal contribuente sulla formazione dellâatto impositivo (prodotto in formato digitale), avvenuta ai sensi dellâarticolo 40 del Dlgs 82/2005, e sulla relativa notifica (invio della copia analogica con attestazione di conformità ), avvenuta in virtù del combinato disposto degli articoli 60 del Dpr 600/1973 e 23 del Dlgs 82/2005.
Michele Di Noia
pubblicato Mercoledì 2 Agosto 2017
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