La copia è conforme all’originale e la firma digitale più che valida
Pubblicato il 04/08/17 04:17 [Doc.3555]
di Redazione IL CASO.it


Sulla mancanza di legittimazione attiva, quale conseguenza del difetto di sottoscrizione, l’ufficio ha prodotto l’esito della verifica effettuata da Poste italiane relativa alla sigla apposta

Con sentenza n. 341 del 21 luglio 2017, la Commissione tributaria provinciale di Savona, rigettando il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate, ha respinto tutte le eccezioni formali riguardanti la formazione dell’avviso di accertamento (prodotto in formato digitale) e la relativa notifica (invio della copia analogica con attestazione di conformità).

Le “accuse” del ricorrente e le difese dell’ufficio
Avverso l’avviso d’accertamento prodotto in formato digitale e notificato in copia analogica con attestazione di conformità, il ricorrente ha sollevato, oltre a ulteriori eccezioni relative al merito della pretesa tributaria, anch’esse rigettate dai giudici di prime cure, una serie di rilievi inerenti alla formazione dell’atto e alla relativa notifica.
In particolare, si legge nella pronuncia che “il contribuente deduce in via pregiudiziale l’inesistenza dell’atto per violazione dell’art. 23 dlgs 82/05 per l’assenza dell’attestazione di conformità tra la copia analogica del provvedimento e l’originale informatico di cui essa rappresenta una riproduzione; sempre pregiudizialmente si deduce l’inesistenza dell’atto opposto per violazione degli artt. 18 comma 2 e 20 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445 per mancanza dei requisiti di forma dell’attestazione di conformità, la nullità dell’avviso di accertamento impugnato per difetto di legittimazione attiva quale conseguenza del difetto di sottoscrizione in violazione degli artt. 24 dlgs 82/2005 ed art. 42 d.p.r. 600 per sottoscrizione omessa; violazione dell’art. 60 e 137 comma 2 e 3 …”.

L’ufficio si è difeso, in primo luogo, sostenendo che l’asserita mancanza di attestazione di conformità dell’atto notificato è priva di fondamento in quanto è stato rispettato il disposto dell’articolo 23 del Dlgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e il funzionario era in possesso della qualifica prevista, confermando, pertanto, la piena legittimità dell’attestazione di conformità apposta sulla copia dell’atto prodotto in formato digitale.
Inoltre, la stessa attestazione è corretta, in quanto riporta tutti i dati necessari, ossia nome e cognome del funzionario, numero di pagine dell’atto, data e firma del funzionario autorizzato.

In merito poi all’eccepita mancanza di legittimazione attiva, quale conseguenza del difetto di sottoscrizione, l’ufficio ha replicato producendo in giudizio l’esito della verifica di firma digitale rilasciata da Poste italiane relativo alla firma apposta, da cui risulta la piena validità del certificato di firma digitale in tutti i suoi elementi.

Riguardo, infine, all’eccepito vizio di notifica, anche questo rilievo, ad avviso dell’ufficio, risulta privo di fondamento poiché la notifica è avvenuta in mani proprie del contribuente, che ha sottoscritto in tal senso e, inoltre, la notifica è stata effettuata attraverso il messo speciale dell’ufficio, allegando, all’uopo, la nomina a messo speciale dello stesso.

La pronuncia della Commissione tributaria provinciale
I giudici tributari di Savona hanno respinto il ricorso affermando, con riferimento alle eccezioni sollevate dal contribuente, che “… risulta pienamente condivisibile quanto contenuto nella memoria dell’Agenzia delle Entrate e conseguentemente non fondate le eccezioni relative (…) alla asserita mancanza di attestazione di conformità poiché l’Ufficio ha rispettato la procedura prevista tra la copia analogica e copia digitale dell’atto di diniego anche l’attestazione di conformità è corretta; la sottoscrizione dell’atto non riporta alcun difetto tanto meno di legittimazione attiva, non vi è stata violazione dell’art. 25 dlgs 82/2005 e 42 d.p.r. 600 anche il difetto di notifica non risulta fondato poiché il messo notificatore speciale ha proceduto alla consegna a mani proprie dell’atto al ricorrente …”.

In sostanza, la Ctp di Savona ha recepito integralmente le difese dell’ufficio, non ritenendo fondate le eccezioni sollevate dal contribuente sulla formazione dell’atto impositivo (prodotto in formato digitale), avvenuta ai sensi dell’articolo 40 del Dlgs 82/2005, e sulla relativa notifica (invio della copia analogica con attestazione di conformità), avvenuta in virtù del combinato disposto degli articoli 60 del Dpr 600/1973 e 23 del Dlgs 82/2005.
Michele Di Noia
pubblicato Mercoledì 2 Agosto 2017


© Riproduzione Riservata