Natura cautelare della sospensione dei contratti pendenti e autorizzazione inaudita altera parte
Pubblicato il 11/08/17 04:01 [Doc.3595]
di Redazione IL CASO.it
Concordato preventivo â Sospensione dei contratti pendenti â Concordato con riserva â Natura cautelare della sospensione â Autorizzazione inaudita altera parte
In tema di contratti pendenti ex art. 169-bis l.fall., la compatibilità sistematica della sospensione di detti contratti con lo scioglimento, tramite lâautorizzazione giudiziale allâesercizio del diritto potestativo riconosciuto allâimprenditore, va ricondotta alla natura cautelare del primo istituto rispetto al secondo, così che la sospensione trova la sua sede naturale nella c.d. fase in bianco, ove lâimprenditore deve valutare la compatibilità e funzionalità del contratto rispetto allâobiettivo perseguito dal piano, impedendo la maturazione di costi in prededuzione.
Pertanto, se lâautorizzazione allo scioglimento resta preclusa durante la fase cd. di concordato preventivo in bianco, a causa dellâimpossibilità per il tribunale di effettuare il vaglio di compatibilità e funzionalità rispetto al piano (né sarebbe sufficiente una anticipata disclosure data la non vincolatività dei propositi), al contrario, la sospensione non può che essere vista come il necessario baluardo a tutela delle ragioni dellâimprenditore, con la conseguenza che la richiamata natura cautelare dellâistituto giustifica il richiamo allâart. 669-sexies c.p.c. e dunque la possibilità di emissione del provvedimento inaudita altera parte nei limiti in cui non solo lâinstaurazione del contraddittorio, ma anche solo il decorso del termine fino allâudienza, possano recare grave pregiudizio alle ragioni dellâimprenditore.
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