Irap, se manca la prova contraria la prima parola è quella che conta
Pubblicato il 11/08/17 07:47 [Doc.3597]
di Redazione IL CASO.it


No al rimborso dell’imposta versata spontaneamente dall’avvocato, che successivamente ritratta quanto da lui stesso affermato in dichiarazione. L’errore va dimostrato in sede contenziosa

In tema di Irap, spetta al contribuente, nelle controversie su istanza di rimborso, provare il difetto del requisito dell’autonoma organizzazione.
È quanto ribadito dalla Corte suprema, con l’ordinanza 16523 del 5 luglio 2017.

La vicenda processuale
Il contribuente, di professione avvocato, impugna il silenzio rifiuto dell’amministrazione finanziaria sulle istanze di rimborso dell’Irap, versata per gli anni dal 1999 al 2003.
I giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, nell’accogliere le doglianze del ricorrente, escludono il presupposto impositivo dell’Irap, affermando che la professione forense si basa sul rapporto intellettuale e che l’Agenzia delle entrate non ha dimostrato l’esistenza di una struttura di supporto organizzata, tale da giustificare l’imposizione in esame.

Ricorre in Cassazione l’Agenzia delle entrate, lamentando la violazione del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del Dlgs 546/1992 e dell’articolo 2697 del codice civile, per non aver fatto, il giudice di merito, buon governo delle regole in tema di onere probatorio su istanza di rimborso, rilevando che spetta al contribuente e non all’amministrazione, fornire la prova dell’assenza dell’autonoma organizzazione.

La pronuncia della Cassazione
La Corte suprema, con il decisum in esame, si allinea al consolidato orientamento di legittimità in materia di onere probatorio sul presupposto impositivo dell’Irap in controversie aventi per oggetto l’istanza di rimborso. In particolare, nell’accogliere il ricorso del Fisco, i giudici di legittimità affermano che spetta al contribuente fornire la prova del difetto del requisito dell’autonoma organizzazione.

Osservazioni
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato (a titolo esemplificativo, si veda Cassazione, sezioni unite, sentenza 9451/2016), ha affermato, in tema di Irap, che il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto d’imposta, ricorre quando il contribuente, che eserciti attività di lavoro autonomo, sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione senza essere inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interesse, e impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Ciò premesso, con riferimento alla ripartizione dell’onere probatorio in materia di istanza di rimborso, i giudici di legittimità hanno richiamato il precedente (Cassazione, pronuncia 27127/2016) in base al quale è pacifico che, qualora il ricorrente abbia presentato la dichiarazione affermando di essere soggetto all’Irap, versando il relativo ammontare, l’Agenzia delle entrate è legittimata poi a negarne il rimborso, considerato che la sussistenza della autonoma organizzazione, quale presupposto applicativo dell’imposta, è stata dichiarata dallo stesso contribuente.

Vero è che la dichiarazione dei redditi non è un atto negoziale ma una dichiarazione di scienza, emendabile e ritrattabile, con la conseguenza che il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l’originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente. In tale ipotesi, invero, in applicazione delle regole generali sulla distribuzione dell’onere probatorio stabilite dall’articolo 2697 cc, spetta al contribuente che “ritratta” la propria dichiarazione fornire la prova del fatto impeditivo della obbligazione tributaria (asserita mancanza della autonoma organizzazione).
Se così non fosse, si determinerebbe un’irrazionale disparità di trattamento a sfavore di coloro che chiedono il rimborso di un’imposta versata e non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, rispetto a coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti all’imposta e averla indicata nella dichiarazione, ne omettono il versamento.

Ne deriva, il principio di diritto in base al quale “qualora il contribuente agisca chiedendo il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, sostanzialmente ritrattando la propria precedente dichiarazione, è onere del contribuente dara la prova dell’assenza di tali condizioni”.

Dora De Marco
pubblicato Giovedì 10 Agosto 2017


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