Irap, se manca la prova contraria la prima parola è quella che conta
Pubblicato il 11/08/17 07:47 [Doc.3597]
di Redazione IL CASO.it
No al rimborso dellâimposta versata spontaneamente dallâavvocato, che successivamente ritratta quanto da lui stesso affermato in dichiarazione. Lâerrore va dimostrato in sede contenziosa
In tema di Irap, spetta al contribuente, nelle controversie su istanza di rimborso, provare il difetto del requisito dellâautonoma organizzazione.
à quanto ribadito dalla Corte suprema, con lâordinanza 16523 del 5 luglio 2017.
La vicenda processuale
Il contribuente, di professione avvocato, impugna il silenzio rifiuto dellâamministrazione finanziaria sulle istanze di rimborso dellâIrap, versata per gli anni dal 1999 al 2003.
I giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, nellâaccogliere le doglianze del ricorrente, escludono il presupposto impositivo dellâIrap, affermando che la professione forense si basa sul rapporto intellettuale e che lâAgenzia delle entrate non ha dimostrato lâesistenza di una struttura di supporto organizzata, tale da giustificare lâimposizione in esame.
Ricorre in Cassazione lâAgenzia delle entrate, lamentando la violazione del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del Dlgs 546/1992 e dellâarticolo 2697 del codice civile, per non aver fatto, il giudice di merito, buon governo delle regole in tema di onere probatorio su istanza di rimborso, rilevando che spetta al contribuente e non allâamministrazione, fornire la prova dellâassenza dellâautonoma organizzazione.
La pronuncia della Cassazione
La Corte suprema, con il decisum in esame, si allinea al consolidato orientamento di legittimità in materia di onere probatorio sul presupposto impositivo dellâIrap in controversie aventi per oggetto lâistanza di rimborso. In particolare, nellâaccogliere il ricorso del Fisco, i giudici di legittimità affermano che spetta al contribuente fornire la prova del difetto del requisito dellâautonoma organizzazione.
Osservazioni
La giurisprudenza di legittimità , con orientamento consolidato (a titolo esemplificativo, si veda Cassazione, sezioni unite, sentenza 9451/2016), ha affermato, in tema di Irap, che il requisito dellâautonoma organizzazione, presupposto dâimposta, ricorre quando il contribuente, che eserciti attività di lavoro autonomo, sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dellâorganizzazione senza essere inserito in strutture riferibili ad altrui responsabilità e interesse, e impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo lâid quod plerumque accidit, costituiscono nellâattualità il minimo indispensabile per lâesercizio dellâattività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Ciò premesso, con riferimento alla ripartizione dellâonere probatorio in materia di istanza di rimborso, i giudici di legittimità hanno richiamato il precedente (Cassazione, pronuncia 27127/2016) in base al quale è pacifico che, qualora il ricorrente abbia presentato la dichiarazione affermando di essere soggetto allâIrap, versando il relativo ammontare, lâAgenzia delle entrate è legittimata poi a negarne il rimborso, considerato che la sussistenza della autonoma organizzazione, quale presupposto applicativo dellâimposta, è stata dichiarata dallo stesso contribuente.
Vero è che la dichiarazione dei redditi non è un atto negoziale ma una dichiarazione di scienza, emendabile e ritrattabile, con la conseguenza che il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che lâoriginaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente. In tale ipotesi, invero, in applicazione delle regole generali sulla distribuzione dellâonere probatorio stabilite dallâarticolo 2697 cc, spetta al contribuente che âritrattaâ la propria dichiarazione fornire la prova del fatto impeditivo della obbligazione tributaria (asserita mancanza della autonoma organizzazione).
Se così non fosse, si determinerebbe unâirrazionale disparità di trattamento a sfavore di coloro che chiedono il rimborso di unâimposta versata e non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, rispetto a coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti allâimposta e averla indicata nella dichiarazione, ne omettono il versamento.
Ne deriva, il principio di diritto in base al quale âqualora il contribuente agisca chiedendo il rimborso dellâimposta asseritamente non dovuta, sostanzialmente ritrattando la propria precedente dichiarazione, è onere del contribuente dara la prova dellâassenza di tali condizioniâ.
Dora De Marco
pubblicato Giovedì 10 Agosto 2017
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