Revocatoria fallimentare, datio in solutum ed esenzione ex art. 67, co. 3, l.f.
Pubblicato il 05/09/17 04:13 [Doc.3608]
di Redazione IL CASO.it


Segnlazione e massime a cura dell'Avv. Paolo Dal Soglio

Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Esenzione di cui all’art. 67 comma 3 lett. c) l. fall.
Tribunale Vicenza, 3 agosto 2017 - Giudice unico Morsiani

Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Datio in solutum – Anormalità del mezzo di pagamento – Applicabilità dell’art. 67 comma 2 l. fall. – Strumento negoziale adottato per il trasferimento della res pro pecunia – Irrilevanza

Fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Esenzione di cui all’art. 67 comma 3 lett. c) l. fall. Ratio dell’esenzione per le vendite – Datio in solutum – Inefficacia

L’estinzione di un debito pecuniario mediante datio in solutum è, per l’anormalità del mezzo di pagamento, soggetta ad azione revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall., indipendentemente dallo strumento negoziale adottato dalle parti per attuare il trasferimento della res dal debitore al creditore.

Alla datio in solutum non si applica, neppure in via analogica, l’esenzione da revocatoria fallimentare di cui all’art. 67, comma 3, lett. c) l. fall., con cui il legislatore ha inteso tutelare l’acquirente solo nell’ipotesi di acquisto della casa di abitazione con contratto di compravendita.


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