Revocatoria fallimentare, datio in solutum ed esenzione ex art. 67, co. 3, l.f.
Pubblicato il 05/09/17 04:13 [Doc.3608]
di Redazione IL CASO.it
Segnlazione e massime a cura dell'Avv. Paolo Dal Soglio
Fallimento â Azione revocatoria fallimentare â Esenzione di cui allâart. 67 comma 3 lett. c) l. fall.
Tribunale Vicenza, 3 agosto 2017 - Giudice unico Morsiani
Fallimento â Azione revocatoria fallimentare â Datio in solutum â Anormalità del mezzo di pagamento â Applicabilità dellâart. 67 comma 2 l. fall. â Strumento negoziale adottato per il trasferimento della res pro pecunia â Irrilevanza
Fallimento â Azione revocatoria fallimentare â Esenzione di cui allâart. 67 comma 3 lett. c) l. fall. Ratio dellâesenzione per le vendite â Datio in solutum â Inefficacia
Lâestinzione di un debito pecuniario mediante datio in solutum è, per lâanormalità del mezzo di pagamento, soggetta ad azione revocatoria fallimentare ai sensi dellâart. 67, comma 2, l. fall., indipendentemente dallo strumento negoziale adottato dalle parti per attuare il trasferimento della res dal debitore al creditore.
Alla datio in solutum non si applica, neppure in via analogica, lâesenzione da revocatoria fallimentare di cui allâart. 67, comma 3, lett. c) l. fall., con cui il legislatore ha inteso tutelare lâacquirente solo nellâipotesi di acquisto della casa di abitazione con contratto di compravendita.
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