Impignorabilità di fondi europei ex art. 545, comma 6, c.p.c.
Pubblicato il 05/09/17 04:13 [Doc.3609]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione avv. Sebastiano de Feudis

Espropriazione forzata – Crediti impignorabili - Limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge - Fondi erogati a titolo di PSR - Progetto di Sviluppo Rurale e di POR FESR - Programma Operativo Regionale, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Sono impignorabili ai sensi dell’art. 545, comma 6, c.p.c., i fondi erogati a titolo di PSR - Progetto di Sviluppo Rurale e di POR FESR - Programma Operativo Regionale, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (il primo per le "infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura", il secondo per la "sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica") e ciò in forza dell'articolo 132 del Regolamento UE 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi SIE, il quale, nel disciplinare i pagamenti, statuisce che "l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari".

Detta disposizione, quantunque la sua formulazione appaia sul piano letterale meno focalizzata sull'integrità del pagamento rispetto a quella dell'art. 80 del Regolamento 1083/2006, mira a garantire che i beneficiari di interventi cofinanziati attraverso le risorse dei Fondi strutturali, ricevano per intero gli importi per la realizzazione dei progetti presentati e ciò induce a ritenere che tale previsione apponga alle citate somme, sia pure indirettamente, un vincolo di destinazione che ne impedisce l'aggressione mediante espropriazione forzata.


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