Fallimento, automatica interruzione del processo e decorrenza del termine per la riassunzione
Pubblicato il 24/09/17 17:33 [Doc.3725]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale di Reggio Emilia; Giud. Morlini, sentenza 14/9/2017, n. 903/2017.
Fallimento â termine per riassumere â disciplina generale articolo 300 c.p.c. - natura derogatoria articolo 43 L.F. â automatica interruzione del processo â decorrenza termine per riassumere da conoscenza legale â non coincidenza con sentenza di fallimento o dichiarazione di interruzione â necessità per curatela di conoscenza legale del singolo processo su cui interruzione opera â conoscenza legale a seguito dichiarazione processuale resa dal difensore della parte - sussiste.
Lâarticolo 43, comma 3, l.fall., con specifico riferimento al fallimento, detta una disciplina derogatoria rispetto a quella generale posta dallâarticolo 300 c.p.c. per tutti gli altri eventi interruttivi, prevedendo lâinterruzione automatica del processo a seguito del verificarsi dellâevento.
Il dies a quo per riassumere il processo decorre dalla conoscenza legale dellâevento, acquisita non in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dellâevento che determina lâinterruzione del processo, assistita da fede privilegiata; e tale conoscenza legale può quindi essere successiva alla sentenza di fallimento e precedente alla pronuncia dichiarativa di interruzione da parte del giudice.
Per la curatela fallimentare, la conoscenza legale deve essere riferita non già allâesistenza del fallimento, ma allo specifico processo sul quale lâevento interruttivo è in concreto destinato ad operare; ed atto idoneo a determinare il decorso del termine per la riassunzione è la dichiarazione resa nel processo dal difensore della parte, stante lâobbligo gravante sul procuratore della parte poi dichiarata fallita, quale mandatario, di rendere nota la circostanza alla curatela, obbligo scaturente dalla disciplina sostanziale in tema di mandato ed in particolare dal combinato disposto dagli articoli 1728 e 1710 c.c.
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