Continuità aziendale, dismissioni nell’ambito di concordato di risanamento e non necessità di nomina del liquidatore
Pubblicato il 02/10/17 09:05 [Doc.3748]
di Redazione IL CASO.it


Concordato preventivo - Omologazione - Continuità aziendale - Nomina di liquidatore e comitato dei creditori – Non necessità

La nomina del liquidatore e del comitato dei creditori sono previsti dall’art.182 l.f. per l’ipotesi in cui “il concordato consiste nella cessione dei beni” mentre nell’ipotesi in cui sono previste dismissioni nell’ambito di un concordato di risanamento è l’imprenditore che non solo prosegue nell’attività di impresa ma coerentemente continua a gestire il proprio patrimonio, seppur con il vincolo di destinazione impresso dal concordato e il controllo del commissario giudiziale.


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