Attività Intermediazione mobiliare- sottoscrizione della formula operazione non adeguata- sufficienza a dimostrare il perfezionamento dell’iter imposto dal Regolamento Consob- esclusione
Pubblicato il 13/04/15 19:20 [Doc.376]
di Redazione IL CASO.it


Attività Intermediazione mobiliare- sottoscrizione della formula operazione non adeguata- sufficienza a dimostrare il perfezionamento dell’iter imposto dal Regolamento Consob- esclusione
Il rifiuto di fornire informazioni deve indurre l’intermediario ad una maggiore cautela evitando investimenti incerti o rischiosi


La circostanza per cui il cliente ha apposto una doppia sottoscrizione all’ordine di acquisto, la seconda delle quali sotto la formula “operazione eseguita…fuori dai mercati regolamentati…operazione non adeguata per tipologia” non è di per sé sufficiente a far ritenere dimostrato, da parte dell’intermediario, l’avvenuto perfezionamento dell’iter di cui all’art. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998.
L’apposizione di una duplice firma da parte del cliente, non avrebbe consentito, da sé sola, di dimostrare che l’intermediario si fosse dapprima rifiutato di compiere l’operazione e poi avesse dato esecuzione a fronte di preciso ordine dell’investitore.
Essendo stato eseguito l’ordine contestualmente alla pretesa “conferma”, sarebbe mancata la prova della scissione temporale dei due momenti, sufficiente in base alla normativa vigente a dimostrare l’effettiva e piena consapevolezza da parte del cliente.
L’ intermediario finanziario non è esonerato dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione di investimento nel caso in cui l’investitore nel contratto-quadro si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi d’investimento e sulla propria propensione al rischio.
Lo stesso è obbligato, comunque, a compiere le valutazioni nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, prendendo in considerazione le informazioni di cui egli sia in possesso ed operando con un’adeguata cautela idonea ad evitare di far compiere al cliente investimenti incerti o rischiosi.

Segnalazione Avv. David Giuseppe Apolloni


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