Attività Intermediazione mobiliare- sottoscrizione della formula operazione non adeguata- sufficienza a dimostrare il perfezionamento dellâiter imposto dal Regolamento Consob- esclusione
Pubblicato il 13/04/15 19:20 [Doc.376]
di Redazione IL CASO.it
Attività Intermediazione mobiliare- sottoscrizione della formula operazione non adeguata- sufficienza a dimostrare il perfezionamento dellâiter imposto dal Regolamento Consob- esclusione
Il rifiuto di fornire informazioni deve indurre lâintermediario ad una maggiore cautela evitando investimenti incerti o rischiosi
La circostanza per cui il cliente ha apposto una doppia sottoscrizione allâordine di acquisto, la seconda delle quali sotto la formula âoperazione eseguitaâ¦fuori dai mercati regolamentatiâ¦operazione non adeguata per tipologiaâ non è di per sé sufficiente a far ritenere dimostrato, da parte dellâintermediario, lâavvenuto perfezionamento dellâiter di cui allâart. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998.
Lâapposizione di una duplice firma da parte del cliente, non avrebbe consentito, da sé sola, di dimostrare che lâintermediario si fosse dapprima rifiutato di compiere lâoperazione e poi avesse dato esecuzione a fronte di preciso ordine dellâinvestitore.
Essendo stato eseguito lâordine contestualmente alla pretesa âconfermaâ, sarebbe mancata la prova della scissione temporale dei due momenti, sufficiente in base alla normativa vigente a dimostrare lâeffettiva e piena consapevolezza da parte del cliente.
Lâ intermediario finanziario non è esonerato dallâobbligo di valutare lâadeguatezza dellâoperazione di investimento nel caso in cui lâinvestitore nel contratto-quadro si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi dâinvestimento e sulla propria propensione al rischio.
Lo stesso è obbligato, comunque, a compiere le valutazioni nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, prendendo in considerazione le informazioni di cui egli sia in possesso ed operando con unâadeguata cautela idonea ad evitare di far compiere al cliente investimenti incerti o rischiosi.
Segnalazione Avv. David Giuseppe Apolloni
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