Notifica a mezzo posta: la distinta cumulativa equivale alla ricevuta singola di spedizione
Pubblicato il 12/10/17 01:42 [Doc.3791]
di Redazione IL CASO.it
In caso di notifica per posta, la prova della presentazione del ricorso nei termini è validamente fornita anche attraverso un elenco di trasmissione di raccomandate con timbro datario
La distinta cumulativa di spedizione postale di più atti ha lo stesso valore probatorio delle ricevute di spedizione singole quando dalla stessa risultino le medesime indicazioni che sono riportate nel modello ordinariamente in uso presso le Poste.
Così ha concluso la suprema Corte, con la sentenza 22878 del 29 settembre 2017, ove è stato altresì precisato che al timbro datario di Poste italiane apposto sulla distinta non può attribuirsi altro significato se non quello di attestare che la stessa è stata consegnata in quella data.
La vicenda processuale
Con sentenza 48/18/12, del 5 settembre 2012, la Commissione tributaria regionale del Veneto riformava, previa riunione delle impugnazioni, tre sentenze del giudice tributario provinciale, che avevano accolto altrettanti ricorsi contro avvisi di accertamento in materia di Iva, per gli anni 2002, 2003 e 2004.
La Ctr decideva come detto, pur avendo ritenuto che i ricorsi contro gli avvisi erano stati proposti tardivamente, in presenza, tuttavia, dei presupposti per la rimessione in termini.
Avverso il decisum di seconde cure, lâAgenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, cui la parte privata si opponeva con ricorso incidentale, affidato a dieci motivi, con quattro dei quali veniva sollevata la questione dellâinammissibilità degli appelli proposti dallâufficio contro le sentenze di primo grado, notificati tramite servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
In particolare, secondo il contribuente, gli appelli avrebbero dovuto essere dichiarati inammissibili per omesso deposito della ricevuta di spedizione delle raccomandate e per tardività delle impugnazioni.
La pronuncia della Corte
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi in questione osservando che, nella distinta relativa alla spedizione degli appelli che lâufficio aveva prodotto nel giudizio di impugnazione, erano riportati, insieme ad altri, gli estremi delle tre raccomandate dirette alla contribuente con indicazione del destinatario, della data e delle spese; in pratica, spiega la Cassazione âdal documento risultavano le medesime indicazioni che sono riportate sulle ricevute di spedizione singole, secondo il modello ordinariamente in uso presso le Posteâ.
In casi del genere, continua la pronuncia in rassegna, ânon è ravvisabile alcuna irregolarità o violazione della norma per il solo fatto che quelle indicazioni si trovino in documento cumulativo invece che in una ricevuta per ogni singola spedizioneâ.
Nella fattispecie, sulla distinta di spedizione compilata dallâufficio dellâAgenzia era presente un timbro di Poste italiane recante la data del 22 dicembre 2010, timbro che, peraltro, secondo la controricorrente, in mancanza di altre indicazioni, era privo di uno specifico significato.
La Corte suprema ha ritenuto questa obiezione priva di pregio rilevando che, una volta acclarato che il timbro compariva su un documento con intestazione âAgenzia delle entrateâ, denominato âRaccomandate assicurate del [...]â, con lâindicazione del numero identificativo di una pluralità di raccomandate, nessun altro possibile significato avrebbe potuto attribuirsi al timbro postale se non quello di attestare che la distinta era stata consegnata in quella data, a prescindere anche dal fatto che accanto al timbro non comparisse lâindicazione âaccettateâ.
Di qui, insomma, la piena equiparabilità , ai fini della prova della tempestività della notifica, della distinta cumulativa alla singola ricevuta di spedizione.
Osservazioni
In base allâarticolo 16, comma 3, del Dlgs 546/1992, le notificazioni degli atti del processo dinanzi alle Commissioni tributarie possono essere fatte anche âdirettamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dellâatto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimentoâ¦â; mentre il successivo comma 5 dispone che âQualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizioneâ.
Lâarticolo 22 del medesimo decreto prevede che il ricorrente che si sia avvalso del mezzo postale per la notifica dellâimpugnazione, ai fini della rituale costituzione in giudizio, è tenuto a depositare nella segreteria della commissione tributaria adita, oltre agli altri documenti di rito, anche la âfotocopia⦠della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postaleâ, ovvero il documento che consente al giudice la verifica del rispetto dei termini che incombono sul notificante.
In caso di contestuale spedizione âdirettaâ di più raccomandate, il mittente provvede alla compilazione, anziché di singole ricevute di spedizione, di una âdistintaâ contenente, tra lâaltro, oltre al numero identificativo di ciascuna singola raccomandata, anche lâanalitica indicazione dei relativi destinatari.
Per queste situazioni, e con specifico riferimento al processo tributario, la Cassazione aveva già chiarito che lâinserimento della notifica del singolo atto di appello in una distinta di pieghi raccomandati, recante la data e il timbro dellâufficio postale, costituisce valida prova della data di spedizione dellâimpugnazione (Cassazione, pronunce 21407/2012 e 22144/2013).
La sentenza in commento, quindi, conferma una regula iuris che può ritenersi del tutto consolidata presso il collegio di nomofilachìa, con la conseguenza che può pertanto concludersi che la prova della tempestiva proposizione dellâimpugnazione notificata a mezzo del servizio postale può essere validamente fornita anche attraverso un elenco di trasmissione di raccomandate che reca un timbro datario o altro segno di ricevuta dellâufficio postale che, quale terzo addetto a tale adempimento, è abilitato a certificare in modo incontrovertibile di aver ricevuto lâatto in quella data.
Massimo Cancedda
pubblicato Martedì 10 Ottobre 2017
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