La manifestata disponibilità alla conclusione del definitivo non implica implicita rinunzia ad eccepire la prescrizione dell’azione di risoluzione
Pubblicato il 13/04/15 20:47 [Doc.382]
di Redazione IL CASO.it


Tribunale di Taranto, Sentenza n 3666 del 2-12-2014.

In essa si esamina prima il principio giurisprudenziale secondo cui la manifestata disponibilità alla conclusione del definitivo non implica implicita rinunzia ad eccepire la prescrizione dell’azione di risoluzione:

“La disponibilità di una delle parti di un preliminare a stipulare il contratto definitivo, dichiarata successivamente alla maturata prescrizione, se configura rinuncia ad avvalersi della prescrizione dell'omologo diritto della controparte, non implica anche la rinuncia al diverso diritto alla risoluzione di esso, nè tale implicazione può inferirsi dall'idoneità dell'esercizio dell'azione di adempimento del medesimo preliminare ad interrompere la prescrizione del diritto alla risoluzione, giustificata dell'esperibilità di entrambe le azioni nel medesimo processo”.



Si conclude però nel senso che il dies a quo ex art. 2935 c.c. per la decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di risoluzione decorra però da quando si è verificato l'inadempimento grave che fonda il diritto alla risoluzione.



Così un passo sisgificativo della motivazione:



"Il principio della S.C. sopra evocato a ben vedere si presta però ad essere frainteso, nel senso che può indurre a trascurare la questione dell’individuazione ex art. 2935 c.c. del dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione del diritto in concreto azionato; questione che evidentemente rientra nel compito del giudice di verificare la ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge per l’operare della eccepita prescrizione e che quindi è tenuto a conoscere in base al noto principio iura novit curia.

Se infatti si guarda al caso di specie ci si accorge che entrambe le parti contrapposte mostravano ancora in tempi più recenti di essere interessate alla stipula del definitivo, sebbene fossero trascorsi effettivamente tanti anni dalla stipula del preliminare( datato 21-10-1994), senza che avessero inteso attivarsi: la parte inadempiente, se si considera che con la raccomandata del 12-05-2010 confermava la propria disponibilità alla stipula del rogito; la parte adempiente lo faceva invece con la diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. inviata con missiva del 17-01-2011.

Solo allora dopo la inutile scadenza del termine fissato in essa, a ben vedere si sarebbe configurato il grave inadempimento che avrebbe potuto far sorgere il diritto alla risoluzione del preliminare....

....Il diritto alla risoluzione del contratto insomma sorgeva quando, avuto riguardo al concreto interesse delle parti, si veniva a configurare il grave inadempimento; prima di allora infatti tutte e due le parti contrapposte erano ancora interessate alla stipula del definitivo, e soprattutto la promittente acquirente aveva mostrato di tollerare il notevole lasso di tempo trascorso dal preliminare senza che si fosse pervenuti alla stipula del definitivo( come a dire che l’inadempimento non era grave ex art. 1455 c.c.).


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