Pignorabilità del bene costituito in fondo patrimoniale, pur se quest'utimo sia stato costituito con atto di data antecedente al pignoramento immobiliare
Pubblicato il 14/04/15 17:35 [Doc.383]
di Redazione IL CASO.it
Pignorabilità del bene costituito in fondo patrimoniale, pur se quest'utimo sia stato costituito con atto di data antecedente al pignoramento immobiliare.
Tanto sulla base della considerazione che il credito professionale del debitore non necessariamente è estraneo ai bisogni della famiglia; di conseguenza può condividere siffatta qualità anche il credito dellâavvocato che veniva incaricato di recuperarlo.
Così un passo della motivazione:
"Dalle difese contrapposte si desume che lâesito della causa finisce con il dipendere dalla risposta che si dà al seguente quesito: il credito derivante dallâattività professionale può dirsi che ex art. 170 c.c. sia estraneo ai bisogni della famiglia?
Si badi che il credito fatto valere in sede esecutiva concerne la difesa che lâavvocato -creditore procedente aveva assicurato al debitore - esecutato in ordine alla sua pretesa, di oltre 135.000.000 di vecchie lire, di veder onorato da terzi un suo credito, derivante dallâattività professionale svolta in favore di questi nella sua veste di commercialista.
Unâattività difensiva evidentemente che si poneva come strumento necessario per il recupero del credito professionale.
Di conseguenza non coglie nel segno la difesa opponente quando afferma che, trattandosi di credito concernente un mandato professionale ad un avvocato, per la sua stessa natura va considerato estraneo ai bisogni della famiglia.
La valutazione ex art. 170 c.c. va infatti incentrata non, in astratto, sul credito professionale azionato in via esecutiva in sé considerato, bensì, in concreto, sulla finalità da cui era animato: far recuperare un credito da lavoro professionale.
Fatta questa precisazione, occorre ora sottolineare che lâindividuazione del campo di applicazione della norma in esame non è di facile soluzione, perché la S.C. ha optato per unâinterpretazione restrittiva della nozione di estraneità del bisogno famigliare.
Contrariamente a quanto lâinterprete può essere indotto a ritenere a prima vista, per bisogno famigliare non si deve intendere solo quello che esprime unâevidente esigenza di sopravvivenza del nucleo famigliare, quale, ad esempio, lâobbligazione assunta per lâacquisto della casa di abitazione, o il prestito fatto per mandare allâuniversità un figlio.
Rientrano invece nei bisogni della famiglia, o meglio â volendo parafrasare la norma codicistica in esame - non va considerata ad essi estranea anche unâobbligazione sorta nellâambito dellâattività di impresa o professionale facente capo anche solo ad uno dei coniugi.
E come insegna la S.C.( più avanti citata) occorre verificare in concreto la genesi del credito, per cogliere se la finalità in vista della quale sorgeva sia da ritenere estranea o meno ai bisogni della famiglia.
Ed in tema di opposizione allâesecuzione, peraltro, la S.C. ha più volte ribadito che lâonere della prova grava sul debitore che assuma lâimpignorabilità del bene ex art. 170 c.c.-
Se si fosse trattato di un finanziamento per lâacquisto di un bene strumentale allâesercizio dellâattività professionale di uno dei coniugi, o dellâimpresa, il creditore avrebbe dovuto sapere che si trattava di obbligazione estranea alla famiglia, perché appunto direttamente ed evidentemente coinvolta lâattività professionale di uno dei coniugi.
Quando invece, come nel caso in esame, si tratta di obbligazione sorta per il recupero di un credito professionale, anche di rilevante importo, la finalità in gioco era invece quella di conseguire una ricchezza, per la quale si può presumere una sua destinazione alla famiglia.
Lâavvocato che assumeva lâincarico professionale conferitogli dal debitore esecutato poteva confidare allora sulla non estraneità del proprio credito ai bisogni della famiglia, trattandosi di recuperare il frutto del lavoro professionale di uno dei coniugi, del quale avrebbe quindi beneficiato la famiglia...".
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