Le Sezioni Unite si pronunciano sugli effetti dell’usura sopravvenuta
Pubblicato il 21/10/17 09:04 [Doc.3831]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Giuseppe Caramia - giuseppe.caramia@email.it

Corte di cassazione, Sez. Unite civili, Pres. Rordorf. Rel. De Chiara, sentenza n. 24675 del 19.10.2017.

Contratto di mutuo - Interessi - Usurarietà sopravvenuta – Esclusione della nullità o inefficacia della clausola di determinazione degli interessi – Buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto

Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.


© Riproduzione Riservata