Diffida del custode giudiziario ad eseguire opere di conservazione e messa in sicurezza del bene pignorato
Pubblicato il 30/10/17 00:00 [Doc.3858]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell’avv. Matteo Tassi e dell’avv. Girolamo Venturella, docenti a contratto SSPL Università di Parma

Esecuzione immobiliare - Custode Giudiziario nominato ai sensi dell’art. 559 c.p.c. – Poteri – Responsabilità – Subingresso nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di diritto pubblico, dell’esecutato – Esclusione – Adozione di ordinanza dirigenziale da parte dell’amministrazione comunale direttamente nei confronti del custode – Illegittimità.

E’ illegittima l’ordinanza dirigenziale emessa da un comune a carico del custode giudiziario nominato ai sensi dell’art. 559, comma quarto, c.p.c. art. 559 c.p.c. che lo diffidi ad eseguire opere di conservazione e/o messa in sicurezza del bene pignorato, non subentrando il custode nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche di diritto di pubblico, facenti capo alla persona fisica o giuridica assoggettata all’espropriazione, ma assolvendo la sua figura a funzioni prettamente agevolative della liquidazione dell’immobile pignorato (Matteo Tassi - Girolamo Venturella).



Esecuzione immobiliare - adozione di ordinanza dirigenziale impositiva di un facere al custode giudiziario – illegittimità – onere di impugnativa - sussistenza

L’ordinanza dirigenziale impositiva di un facere, sotto comminatoria di sanzioni, diretta al custode giudiziario nominato ai sensi dell’art. 559 c.p.c. deve ritenersi illegittima. Il custode è perciò tenuto a richiederne l’immediata revoca, in via di autotutela, assegnando a tal fine un congruo termine all’amministrazione comunale, decorso il quale il custode dovrà senz’altro impugnare siffatta ordinanza dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale (Matteo Tassi - Girolamo Venturella).


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