Risoluzione del contratto perchè l'immobile, pur se abitato, risultava inagibile
Pubblicato il 15/04/15 07:59 [Doc.386]
di Redazione IL CASO.it


"...il mancato rilascio della certificazione di agibilità: sua gravità ex art. 1455 c.c.

La circostanza che non sia stata rilasciata la certificazione di agibilità integra una grave forma di inadempimento ex art. 1455 c.c..

Depone in siffatta direzione in primo luogo la circostanza che era stato preso l’impegno in tal senso espressamente nell’atto di vendita.

E non caso la parte venditrice si attivava in questa direzione, solo che il Comune non rilasciava il certificato perché riscontrava una evidente difformità urbanistica: veniva rilasciata la concessione edilizia per la realizzazione di edifici con destinazione ad attività terziaria, per la quale al più sarebbe stata ammessa una casa per il custode; di contro il progetto edilizio di fatto si trasformava in una abusiva lottizzazione con la realizzazione di diverse abitazioni.

A quanto è dato supporre dall’evocato procedimento penale per lottizzazione abusiva, si adottava la stessa trovata: far passare un progetto di costruzioni di molteplici abitazioni in un caso in cui al più avrebbe potuto ammettersi una casa per il custode, di pertinenza di edifici destinati ad attività commerciale.

E non caso il preliminare, come sopra si è detto, era in questi apparenti termini congegnato.

La circostanza che gli acquirenti abbiano abitato l’immobile – e continuino a farlo - non può escludere la gravità dell’addebito mosso alla parte venditrice; infatti la gravità del mancato rilascio della certificazione in parola può escludersi quando il suo mancato rilascio dipende dalla semplice inerzia della p.A., pur essendo il bene venduto, conforme alla disciplina urbanistica; ma non quando, come nel caso in esame, è conclamata la difformità tra concessione edilizia e quanto di fatto costruito.

Occorre poi considerare che la parte acquirente in tempi relativamente contenuti mostrava di avere interesse al mancato adempimento dell’obbligazione in parola; quindi nessuna tacita tolleranza si veniva a configurare.

Né esclude la gravità dell’inadempimento la circostanza che il Comune si fosse limitato a sospendere la pratica relativa al rilascio della certificazione in parola, anziché rigettarla, in attesa della definizione del procedimento penale.

Né può rilevare in questa sede la circostanza che non abbia ritenuto di esercitare il potere di autotutela sulla concessione.

Se può essere discutibile l’operato della p.A., certo è che la certificazione di agibilità non è stata rilasciata ed è fortemente dubbia la possibilità che in futuro possa essere rilasciata: si consideri che risulta contestata in sede penale finanche la lottizzazione abusiva...".


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