Prescrizione dellâazione di ripetizione: dalla pronunzia della nullità del contratto o dallâavvenuto pagamento?
Pubblicato il 15/04/15 08:23 [Doc.387]
di Redazione IL CASO.it
individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dellâazione di ripetizione: dalla pronunzia della nullità del contratto o dallâavvenuto pagamento?
In secondo luogo si affronta la questione di quando possa darsi interruzione della prescrizione in tema di diritti eterodeterminati.
Così un passo della motivazione:
"...lâinterruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c. in tema di c.d. diritti eterodeterminati
La difesa opposta sosteneva che nel giudizio definitosi con lâevocata sentenza, la somma a titolo di acconti era stata richiesta anche con atto di riassunzione notificato in data 5-10 giugno del 1998; atto da ritenersi utile, secondo la difesa opposta, ad interrompere la prescrizione dellâazione di indebito, se si considerava che il decreto ingiuntivo opposto veniva notificato allâassunto debitore in data 31-12-1997.
La difesa opponente ribatteva sostenendo che si trattava di diritti diversi: quello di cui alla richiamata riassunzione del 1998 concerneva infatti il diritto alla restituzione di somme derivanti dalla risoluzione del contratto di appalto; quello qui in esame invece presupponeva la sua nullità .
Deve accogliersi questâultima tesi sulla base della considerazione che in materia di diritti relativi, lâidentificazione del diritto avviene con il necessario riferimento alla causa petendi ossia ai suoi fatti costitutivi; ragion per cui se sono diverse le ragioni giuridiche che fondano la pretesa creditoria, câeâdiversità e non identità di diritto.
Tanto vale certamente sul piano più strettamente processuale; ed infatti veniva ricordato che nella sentenza che pronunziava la nullità dellâappalto, il giudice aveva cura di precisare che, pur dichiarando dâufficio la nullità del contratto e rigettando quindi la domanda di sua risoluzione, non avrebbe potuto pronunziarsi sulla condanna al pagamento degli acconti, dal momento che sarebbe andato ultra petita, in quanto avrebbe fondato la decisione su di un titolo diverso( la nullità del contratto) da quello posto a base della domanda( la sua risoluzione per inadempimento).
Ma il principio coerentemente vale anche sul piano sostanziale, nel senso che anche per lâutile interruzione della prescrizione occorre che la domanda di pagamento concerna lo stesso diritto eterodeterminato: nel caso in esame invece la domanda di pagamento avanzata con lâevocato atto di riassunzione nel vecchio procedimento presupponeva la risoluzione del contratto; invece quella qui in esame ha ad oggetto una domanda di ripetizione di indebito, perché il contratto era nullo sin dallâorigine.
Lâopposizione quindi deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato...".
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