Prescrizione dell’azione di ripetizione: dalla pronunzia della nullità del contratto o dall’avvenuto pagamento?
Pubblicato il 15/04/15 08:23 [Doc.387]
di Redazione IL CASO.it


individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione: dalla pronunzia della nullità del contratto o dall’avvenuto pagamento?

In secondo luogo si affronta la questione di quando possa darsi interruzione della prescrizione in tema di diritti eterodeterminati.

Così un passo della motivazione:
"...l’interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c. in tema di c.d. diritti eterodeterminati

La difesa opposta sosteneva che nel giudizio definitosi con l’evocata sentenza, la somma a titolo di acconti era stata richiesta anche con atto di riassunzione notificato in data 5-10 giugno del 1998; atto da ritenersi utile, secondo la difesa opposta, ad interrompere la prescrizione dell’azione di indebito, se si considerava che il decreto ingiuntivo opposto veniva notificato all’assunto debitore in data 31-12-1997.

La difesa opponente ribatteva sostenendo che si trattava di diritti diversi: quello di cui alla richiamata riassunzione del 1998 concerneva infatti il diritto alla restituzione di somme derivanti dalla risoluzione del contratto di appalto; quello qui in esame invece presupponeva la sua nullità.

Deve accogliersi quest’ultima tesi sulla base della considerazione che in materia di diritti relativi, l’identificazione del diritto avviene con il necessario riferimento alla causa petendi ossia ai suoi fatti costitutivi; ragion per cui se sono diverse le ragioni giuridiche che fondano la pretesa creditoria, c’e’diversità e non identità di diritto.

Tanto vale certamente sul piano più strettamente processuale; ed infatti veniva ricordato che nella sentenza che pronunziava la nullità dell’appalto, il giudice aveva cura di precisare che, pur dichiarando d’ufficio la nullità del contratto e rigettando quindi la domanda di sua risoluzione, non avrebbe potuto pronunziarsi sulla condanna al pagamento degli acconti, dal momento che sarebbe andato ultra petita, in quanto avrebbe fondato la decisione su di un titolo diverso( la nullità del contratto) da quello posto a base della domanda( la sua risoluzione per inadempimento).

Ma il principio coerentemente vale anche sul piano sostanziale, nel senso che anche per l’utile interruzione della prescrizione occorre che la domanda di pagamento concerna lo stesso diritto eterodeterminato: nel caso in esame invece la domanda di pagamento avanzata con l’evocato atto di riassunzione nel vecchio procedimento presupponeva la risoluzione del contratto; invece quella qui in esame ha ad oggetto una domanda di ripetizione di indebito, perché il contratto era nullo sin dall’origine.

L’opposizione quindi deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo va revocato...".


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