Competenza del tribunale fallimentare per la restituzione dei rimborsi ex art. 2467 c.c.
Pubblicato il 06/11/17 00:00 [Doc.3878]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura dellAvv. Pietro Bianchi
Fallimento Finanziamento soci ex art. 2467 c.c. - Rimborso Restituzione Competenza Tribunale Fallimentare Regolamento di Competenza.
Nellambito della disciplina introdotta dellart. 2467, co. 1, c.c. occorre distinguere tra la regola dettata dalla prima parte, che dispone la postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci, come qualificati dal secondo comma, rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, ed il rimedio previsto dalla seconda parte della medesima disposizione, che pone a carico dei soci lobbligo di restituire i rimborsi ottenuti nellanno precedente la dichiarazione di fallimento della società. Tale rimedio, pur costituendo applicazione della predetta regola, è destinato a operare esclusivamente in caso di fallimento della società, come reso evidente dal riferimento temporale adottato ai fini dellindividuazione dei rimborsi soggetti a restituzione, che, presupponendo lintervenuta dichiarazione di fallimento, consente di riconoscere esclusivamente al curatore, in rappresentanza della massa dei creditori, la legittimazione allesercizio dellazione restitutoria.
Lazione di restituzione prevista dalla seconda parte dellart. 2467, co. 1, c.c. trae origine dal fallimento. Pertanto, non può trovare applicazione la competenza speciale delle sezioni specializzate in materia di impresa, prevista dallart. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, come modificato dallart. 2, co. 1, lett. d), del d.l. n. 1 del 2012, restando la controversia devoluta alla competenza funzionale del tribunale che ha dichiarato il fallimento, ai sensi dellart. 24 della legge fall.
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