La perdita della qualità di socio comporta la delegittimazione ad impugnare la delibera assembleare
Pubblicato il 06/11/17 00:00 [Doc.3880]
di Redazione IL CASO.it
Società Delibera assembleare Impugnazione Legittimazione ad agire In caso di intestazione fiduciaria di quote Spetta al fiduciario
Perdita della qualità di socio successiva alla delibera Difetto di legittimazione ad agire Sussiste
Nellipotesi di intestazione fiduciaria di quote o azioni societarie, nei rapporti esterni deve considerarsi socio reale il soggetto fiduciario in quanto il cd. factum fiduciae è efficace solo nei rapporti interni.
Le condizioni dellazione ivi compresa la legittimazione ad agire devono sussistere non solo allatto della proposizione della domanda giudiziale, ma anche al momento della pronuncia.
Ove la deliberazione assembleare risulti viziata, il socio assente o dissenziente può esercitare lazione di invalidità. Tuttavia, il venir meno, in corso di causa, del suo requisito di legittimazione impedisce al giudice di dichiarare linvalidità della deliberazione impugnata.
Ai principi sopra richiamati fa eccezione unicamente lipotesi in cui il venir meno della qualità di socio in capo allimpugnante sia diretta conseguenza proprio della deliberazione la cui legittimità egli contesta. Invero, se lannullamento della deliberazione può condurre al ripristino della qualità di socio dellattore, sarebbe logicamente incongruo e si porrebbe insanabilmente in contrasto con i principi enunciati dallart.24, I co., della Costituzione laddurre come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che lattore assume essere contra legem e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti.
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