Bocciata la notifica del ricorso tramite servizio postale privato
Pubblicato il 06/11/17 08:43 [Doc.3883]
di Redazione IL CASO.it


Le nuove regole conseguenti alla liberalizzazione del mercato sono in vigore dal 10 settembre 2017 e non hanno valore retroattivo, quindi, non sono valide per il passato
È inesistente e, perciò, non suscettibile di sanatoria per avvenuta costituzione in giudizio delle controparti resistenti, la notifica all’amministrazione finanziaria tramite servizio privato anziché Poste italiane Spa, avvenuta prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina e del rilascio delle previste licenze individuali (Cassazione 23887/2017).

La vicenda processuale
Un professionista ha impugnato, dinanzi la Corte suprema, una sentenza della Ctr Campania con la quale veniva rigettato il gravame, da egli proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate e dell’agente della riscossione, avverso la pronuncia della Ctp di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo di primo grado (avente a oggetto una cartella di pagamento relativa a tributi di competenza erariale per l’anno d’imposta 2006) in quanto notificato tramite l’utilizzo di posta privata.

Con i due motivi di ricorso in Cassazione, il contribuente ha lamentato:
la nullità della sentenza di secondo grado per violazione e/o falsa applicazione della normativa prevista dal Dlgs 261/1999 – in materia di liberalizzazione del mercato nazionale dei servizi postali – in quanto i giudici regionali avrebbero erroneamente confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado – sancita dalla decisione della Ctp di Napoli – in quanto lo stesso veniva notificato tramite l’utilizzo di un servizio postale gestito da un vettore privato
l’inefficacia della pronuncia della Ctr per violazione del combinato disposto degli articoli 115, 116 e 132 cpc per presunta motivazione apparente resa dall’organo giurisdizionale di secondo grado.
La decisione
I giudici di legittimità, esaminando la prima eccezione sollevata dal ricorrente (e, di riflesso, la seconda ritenuta poi assolutamente infondata), nel dichiararla inammissibile in relazione ai motivi posti a suo sostegno (cfr Cassazione, sentenza sezioni unite 7155/2017), hanno ampliato la trattazione dell’argomento riguardante la possibilità di notifica di un atto tributario (sia esso sostanziale e/o processuale) tramite l’utilizzo di un licenziatario privato attraverso una interessante estensione, del campo oggetto di controversia, alla normativa medio tempore intervenuta in materia (legge 124/2017 per il mercato e la concorrenza).

Nel merito della vicenda processuale, la Cassazione ha ritenuto che la decisione resa dalla Ctr della Campania fosse pienamente conforme all’indirizzo giurisprudenziale prevalente di legittimità in base al quale, il disposto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del Dlgs 261/1999 (decreto emanato in attuazione della direttiva Ue 97/67 di liberalizzazione dei servizi postali) ha precisato che, per esigenze di ordine pubblico, sono riconosciuti, in via esclusiva al fornitore del servizio universale (nel caso di specie, Poste italiane Spa) i servizi di notifica, a mezzo posta, degli atti giudiziari di cui alla legge 890/1982 – fra i quali vanno considerati anche gli atti di natura tributaria sostanziali e processuali (cfr Cassazione, sentenze 11095/2008, 3932/2011, 5873/2014 e 27021/2014).
Di conseguenza, la notifica all’amministrazione finanziaria del ricorso di primo grado tramite l’utilizzo di un servizio privato deve essere ritenuta inesistente e, come tale, non suscettibile di alcuna ipotesi di sanatoria per avvenuta costituzione in giudizio delle controparti resistenti.
Detta impostazione di principio è stata, del resto, di recente confermata dalle sentenze di Cassazione a sezioni unite 13452/2017 e 13453/2017.

I giudici di legittimità, come anticipato, con la pronuncia in commento hanno doverosamente analizzato i riflessi che la richiamata legge sulla concorrenza e il mercato (la 124/2017) ha determinato su tale univoca posizione.
In particolare, l’articolo1, comma 57, lettera b) della legge, da ultimo richiamata, ha disposto l’abrogazione del citato articolo 4 del Dlgs 261/1999, con decorrenza 10 settembre 2017.
Tale intervento legislativo ha implicato la soppressione del riconoscimento, in esclusiva, alle Poste italiane Spa del servizio postale universale relativo alle notificazioni e comunicazioni di provvedimenti giudiziari ricadenti nell’ambito di applicazione della legge 890/1982.

Nella fattispecie in esame, la Cassazione puntualizza, per converso, che la citata soppressione, riconosciuta con decorrenza 10 settembre 2017, non ha alcuna efficacia retroattiva, nel caso in esame, in quanto deve escludersi natura interpretativa alla norma dettata dall’articolo 1, comma 57, lettera b) della legge 124/2017 (interpretazione da leggere in relazione al principio generale previsto dall’articolo 11, comma 1, delle preleggi al codice civile in vigore al tempo in cui si è perfezionata la procedura di notifica del ricorso tramite l’utilizzo di un servizio postale di natura privata).

Non da ultimo, i giudici di cassazione rilevano che la normativa, di cui alla più volte richiamata legge 124/2017 (articolo 1, comma 58), ha sancito che, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore (cioè dal 29 agosto 2017), l’Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) dovrà determinare puntuali requisiti e obblighi (affidabilità, onorabilità e professionalità) ai fini del successivo rilascio, ai soggetti che ne risulteranno in possesso, di nuove licenze individuali, atte a dare concreta attuazione all’apertura e conseguente liberalizzazione del mercato delle prestazioni di natura postale.
In assenza, allo stato attuale, di determinazioni tali da far ritenere superate le regole finora vigenti in tema di universalità del servizio postale riconosciuto all’ente Poste italiane, deve trovare conferma il manifestato e consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
Giuseppe Forlenza
pubblicato Venerdì 3 Novembre 2017


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