Efficacia temporale diversa per domicilio fiscale e indirizzo
Pubblicato il 07/11/17 00:00 [Doc.3884]
di Redazione IL CASO.it


Il primo è predeterminato dalla legge secondo criteri obiettivi, il secondo è, invece, semplicemente, il luogo fisico presso il quale il contribuente può essere rintracciato

In caso di variazioni anagrafiche, la legge prevede un’ultrattività del precedente domicilio fiscale di sessanta giorni che si riducono a trenta in caso di variazione dell’indirizzo nell’ambito del medesimo comune di domicilio fiscale.
Così ha concluso la V sezione della Corte suprema, con la sentenza 23334 del 6 ottobre2017, ove è stato altresì ricordato che, mentre il domicilio fiscale è predeterminato dalla legge secondo criteri obiettivi, l’indirizzo è invece il luogo fisico presso il quale il contribuente può essere reperito, ma sempre nell’ambito del domicilio fiscale stabilito dalla legge.

La vicenda processuale
Un accertamento in materia di Iva veniva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Verona che accoglieva parzialmente il gravame.
Con sentenza 20/21/2012 del 21 febbraio 2012, la Ctr Veneto, sezione distaccata di Verona, accoglieva invece l’appello di parte pubblica, rigettando quello dei contribuenti, che proseguivano in sede di legittimità con ricorso sostenuto da nove motivi.

Per quanto d’interesse in questa sede, con una delle doglianze veniva lamentata la violazione delle regole in tema di notifica e l’intervenuta decadenza dal potere accertativo al momento di notificazione dell’atto tributario.
Nello specifico, premesso che il termine ultimo per la notificazione dell’avviso scadeva il 31 dicembre 2008, l’interessato affermava che, pur essendosi perfezionata la notifica in detto giorno, tuttavia la stessa era stata eseguita a un indirizzo dal quale egli si era trasferito sin dal precedente 3 novembre. Né, precisava l’istante, poteva valere a sanare il vizio l’impugnazione dell’atto avvenuta l’11 giugno 2009, quando l’amministrazione era decaduta dalla propria pretesa impositiva.

La pronuncia
La Corte ha rigettato il motivo richiamando la norma dell’articolo 58, ultimo comma, del Dpr 600/1973, ai sensi del quale le cause di variazione del domicilio fiscale “hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate”, e precisando che detta “variazione” si verifica “quando il contribuente trasferisce la propria residenza anagrafica in altro Comune”.

Nel caso di specie, rileva il Collegio supremo, la notifica doveva ritenersi valida “perché avvenuta nel termine di inopponibilità all’erario del mutamento del domicilio fiscale” mentre non poteva essere applicata la norma, invocata dal contribuente, contenuta nell’articolo 60, terzo comma, del medesimo Dpr 600 che, nel testo vigente ratione temporis, disponeva che “le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica”.

Invero, spiegano i togati del Palazzaccio, l’articolo 60 in parola non disciplina le variazioni del domicilio fiscale che è “un luogo predeterminato dalla legge secondo criteri obiettivi” ma soltanto dell’indirizzo, che è “il luogo fisico presso il quale il contribuente può essere reperito, ma sempre nell’ambito del domicilio fiscale stabilito dalla legge”.
Gli effetti della variazione del domicilio fiscale, chiosa la Corte, sono stabiliti dall’articolo 58 del Dpr 600/1973, che “prevede un’ultrattività del precedente domicilio fiscale di 60 giorni”; mentre gli effetti della variazione dell’indirizzo nell’ambito del medesimo comune di domicilio fiscale sono disciplinati dal successivo articolo 60 “il quale prevede (in seguito all’intervento di Corte cost., 19-12-2003, n. 360) un’ultrattività del vecchio indirizzo di 30 giorni)”.

Osservazioni
Il “domicilio fiscale” è una nozione che trova esclusiva cittadinanza in ambito tributario e che assume una valenza essenziale, tra l’altro:
ai fini dell’individuazione dell’ufficio (che, ai sensi dell’articolo 31 del 600/1973, coincide con l’ufficio “nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”) cui spettano i poteri di accertamento e controllo stabiliti dalle norme tributarie
con riguardo al luogo della notificazione degli atti tributari, stante quanto stabilito dal successivo articolo 60, il cui primo comma, lettera c), dispone che “salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario”.Con specifico riguardo al secondo profilo, la Corte suprema ha costantemente ritenuto che la disciplina della notifica degli atti tributari, “ispirata ad un rapporto di soggezione del contribuente al potere impositivo dell’amministrazione finanziaria” (Cassazione, pronunce 6911/2017 e 23047/2016), si fonda “sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni… Tale disciplina è posta a garanzia dell’Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l’onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio” (tra le più recenti, vedi Cassazione, pronunce 13739/2017, 12264/2017 e 27129/2016).
Nell’ambito della particolare disciplina della materia, l’articolo 58, ultimo comma, del Dpr 600/1973, prevede che “le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate”.
Accanto al domicilio fiscale viene poi in considerazione il concetto di indirizzo, luogo fisico in cui, nel comune di domicilio fiscale, il contribuente può essere concretamente reperito e in ordine alle cui variazioni e modificazioni l’articolo 60, terzo comma, del medesimo Dpr 600/1973 prevede, tra l’altro, che le stesse “hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633…”.

L’odierna pronuncia, confortata dal testo letterale delle norme di riferimento, afferma dunque in modo netto che, ai fini della notifica degli atti tributari, l’ultrattività del precedente recapito e, di conseguenza, l’inopponibilità all’amministrazione finanziaria delle relative variazioni e modificazioni vanno rapportate a un differente lasso temporale a seconda che l’interessato abbia mutato il domicilio fiscale (trasferendosi da un comune ad altro comune) oppure, nell’ambito di quest’ultimo, abbia semplicemente variato il luogo fisico in cui ha stabilito il proprio indirizzo.
Massimo Cancedda
pubblicato Giovedì 2 Novembre 2017


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