Consegna a ufficiale giudiziario: tempestività certificata dal timbro
Pubblicato il 09/11/17 08:23 [Doc.3890]
di Redazione IL CASO.it


Se non viene esibita la ricevuta sottoscritta, è prova idonea e sufficiente a documentare l’avvenuto affidamento dell’atto ai fini della verifica dell’impugnativa proposta

Nella sentenza n. 15687/2017, emessa in forma semplificata come da decreto del primo presidente del 16 settembre 2016, la Corte di legittimità ha ribadito il principio affermato dalle Sezioni unite con la sentenza 20 giugno 2007, n. 14294, secondo il quale la tempestività della consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, laddove non venga esibita la ricevuta di cui all’articolo 109 del regio decreto 15 dicembre 1959, n. 1229, può essere provata e desunta dal timbro apposto sull’atto recante il numero cronologico e la data.
Questa, infatti, costituisce prova idonea a certificare la consegna in mancanza della sottoscrizione di ricevuta da parte dell’ufficiale giudiziario.

A questi effetti, il Collegio - richiamando anche altri precedenti sul tema (Cassazione, 25 febbraio 2015, n. 3755) - ha precisato che il timbro apposto sul documento da notificare fa fede fino a querela di falso della veridicità di quanto dallo stesso rappresentato e, quindi, nello specifico, della data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e quindi della tempestività dell’impugnativa.

a cura di Giurisprudenza delle imposte edita da ASSONIME
pubblicato Martedì 7 Novembre 2017


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