Corte Ue: detrazione imposta sul valore aggiunto per azienda elettrica in liquidazione
Pubblicato il 11/11/17 08:29 [Doc.3899]
di Redazione IL CASO.it


I giudici europei censurano la normativa nazionale bulgara che limitava il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto per un’azienda elettrica in liquidazione

Una società di diritto tedesco deteneva l’intero capitale di una società di diritto bulgaro in liquidazione, la cui attività consisteva nel produrre elettricità e nell’investire in progetti relativi al settore dell’energia.
Un’altra società di diritto tedesco era titolare di un credito nei confronti della detta compagine connazionale. Poiché quest’ultima non aveva pagato il suo debito, la creditrice chiedeva lo scioglimento della società elettrica, conformemente al diritto bulgaro.
Il patrimonio della società sciolta doveva servire a soddisfare il creditore e, in caso di rimborso del debito descritto, sarebbe terminata la procedura di liquidazione della compagine bulgara.

I provvedimenti del Fisco bulgaro
Conformemente alle disposizioni della legge nazionale sull’Iva, la società bulgara presentava una domanda di cancellazione dal registro Iva.
L’Amministrazione tributaria constatava che la cessazione dell’attività della società e la sua messa in liquidazione erano state iscritte nel registro delle imprese il 7 agosto 2015.
Il 25 agosto 2015, il Fisco emetteva un atto di cancellazione della compagine bulgara dal registro Iva, datato retroattivamente al 7 agosto 2015.

Le contestazioni della società bulgara
Dopo la notifica dell’atto di cancellazione, la società presentava, il 27 agosto 2015, una nuova domanda di iscrizione nel registro Iva precisando che essa non aveva cessato la sua attività commerciale e che, anche al momento della registrazione della sua messa in liquidazione nel registro delle imprese, il suo fatturato superava di gran lunga la soglia per la registrazione obbligatoria nel registro Iva.
La società veniva nuovamente iscritta in tale registro il 12 settembre 2015.
Essa liquidava, pertanto, l’Iva sui suoi attivi esistenti al 7 agosto 2015 e includeva la medesima imposta, in quanto Iva dovuta, nella propria dichiarazione relativa a quello stesso mese.

La vertenza processuale nazionale
La società, in seguito, presentava, presso il Direktor, un reclamo avverso l’atto di cancellazione dal registro dell’Iva.
Poiché tale reclamo veniva respinto, la società proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo della città di Sofia.
Il giudice del rinvio si interrogava, in sintesi, sull’ampiezza del diritto alla detrazione Iva nella fattispecie, alla luce della recente modifica della normativa nazionale.

Le questioni pregiudiziali
Pertanto, sospeso il procedimento, il Tribunale ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
se l’articolo 176, paragrafo 2, della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che esso osta alla cancellazione obbligatoria dal registro Iva, basata su una modifica della legge sull’Iva al 1° gennaio 2007, in base alla quale viene meno la possibilità, per il liquidatore nominato dal giudice, di decidere in merito alla permanenza nel registro delle imprese della persona giuridica di cui è stato disposto lo scioglimento mediante decisione giudiziaria fino alla data della sua cancellazione da detto registro ai sensi della legge sull’Iva e che prevede invece lo scioglimento di una persona giuridica che svolge attività commerciale in presenza o meno di liquidazione quale motivo di cancellazione obbligatoria dal registro Iva
se l’articolo 176, paragrafo 2, della direttiva Iva, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla cancellazione obbligatoria dal registro Iva, basata su una modifica della legge sull’Iva al 1° gennaio 2007, nell’ipotesi in cui il soggetto passivo soddisfi, alla data della cancellazione obbligatoria dal registro Iva, i requisiti per una nuova registrazione obbligatoria ai fini dell’Iva, sia parte di contratti validi e dichiari di non aver cessato di esercitare un’attività economica e di continuare a esercitarla, e nella misura in cui il soggetto passivo sia tenuto a corrispondere effettivamente l’Iva liquidata e dovuta in occasione dell’esecuzione della cancellazione obbligatoria per potete far valere il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte in relazione agli attivi esistenti, che sono stati assoggettati ad imposta al momento della cancellazione dal registro e che sussistono all’atto della nuova registrazione. Nel caso in cui, nelle circostanze indicate, la cancellazione obbligatoria dal registro sia autorizzata, se il diritto a detrazione dell’imposta versata a monte in relazione agli attivi imponibili al momento della cancellazione dal registro ed esistenti all’atto della nuova registrazione ai fini dell’Iva e con cui il soggetto realizza o realizzerà operazioni imponibili possa essere collegato al pagamento effettivo dell’imposta a favore del bilancio dello Stato o se sia consentita una compensazione dell’imposta liquidata all’atto della cancellazione dal registro con l’importo del credito d’imposta accertato in occasione della nuova registrazione ai fini dell’Iva, tanto più che l’imposta dev’essere corrisposta da un soggetto in capo al quale sorge il diritto di detrarre l’imposta assolta a monte.
Detrazione Iva ed esercizio di un’attività economica
Gli eurogiudici premettono che il diritto a detrazione, previsto dall’articolo 168 della direttiva Iva, costituisce parte integrante del meccanismo dell’Iva e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. Tale diritto si esercita immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte.
In particolare, dalla norma citata risulta che, nei limiti in cui il soggetto passivo, agendo in quanto tale nel momento dell’acquisto di un bene o di un servizio, utilizzi tale bene o tale servizio ai fini delle proprie operazioni imponibili, esso è autorizzato a detrarre l’Iva dovuta o assolta per detto bene o detto servizio.

La cessazione dell’attività economica imponibile
In caso di cessazione dell’attività economica imponibile di una società, in particolare, fatti salvi casi particolari, la direttiva Iva prevede espressamente, all’articolo 18, lettera c), che il possesso di beni da parte di un soggetto passivo o dei suoi aventi causa possa essere assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso, quando detti beni hanno dato diritto a una detrazione.
La Corte ha sottolineato che la norma da ultimo citata riguarda i casi di cessazione dell’attività economica imponibile in generale, senza distinguere a seconda delle cause o delle circostanze della cessazione e che esso disciplina di conseguenza anche la cessazione dell’attività economica imponibile, risultante dalla cancellazione del soggetto passivo dal registro Iva.
Tali considerazioni si applicano, di conseguenza, ad una cessazione di attività economica risultante da una decisione giudiziaria che comporta la cancellazione obbligatoria dal registro Iva della società interessata. Conformemente all’articolo 18, lettera c), della direttiva Iva, infatti, gli Stati membri possono ritenere, in tale situazione, che il soggetto passivo effettui una cessione a se stesso che comporta l’obbligo di liquidare l’Iva dovuta o assolta a monte e di versarla allo Stato.
Come emerge dalla formulazione stessa dell’articolo 18, lettera c), della direttiva Iva e dallo scopo perseguito da tale disposizione, questa analisi vale, tuttavia, solo nel caso in cui l’attività economica imponibile dell’interessato sia cessata e in cui quest’ultimo non effettui più operazioni imponibili.
Qualora, invece, l’interessato continui la propria attività economica la facoltà prevista dall’articolo 18, lettera c), non è concessa agli Stati membri.

L’analisi del caso bulgaro
Nel caso in analisi, continua la Corte, l’obbligo di liquidare l’Iva dovuta sugli attivi della società bulgara esistenti alla data del suo scioglimento e di versare l’Iva allo Stato per poter beneficiare del diritto a detrazione dell’imposta liquidata non è giustificato dalla volontà di evitare un consumo finale non assoggettato a imposta.
Difatti, la circostanza di esigere dalla società interessata il versamento effettivo dell’Iva dovuta costituisce, per tale società, un ostacolo a una detrazione dell’Iva assolta a monte, dal momento che costringe la compagine sociale ad impegnare fondi ed obbliga le autorità tributarie a restituirle il credito al momento della sua nuova registrazione, mentre altri operatori, che possiedono attivi, possono utilizzarli per le proprie attività economiche senza essere costretti ad effettuare un siffatto versamento.
Il meccanismo in questione – conclude la Corte - costituisce una limitazione del diritto a detrazione in contrasto con l’articolo 168 della direttiva Iva.

Le conclusioni della Corte
La direttiva Iva deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale in forza della quale la cancellazione obbligatoria dal registro dell’Iva di una società il cui scioglimento è stato disposto con decisione giudiziaria comporta l’obbligo di liquidare l’Iva dovuta o assolta a monte sugli attivi esistenti alla data di scioglimento di tale società e di versarla allo Stato, purché quest’ultima non effettui più operazioni economiche a partire dal suo scioglimento.
Inoltre, la direttiva Iva, in particolare il suo articolo 168, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale la cancellazione obbligatoria dal registro Iva di una società il cui scioglimento è stato disposto con decisione giudiziaria comporta, anche laddove tale società continui a effettuare operazioni economiche durante la sua messa in liquidazione, l’obbligo di liquidare l’Iva dovuta o assolta a monte sugli attivi esistenti alla data di tale scioglimento e di versarla allo Stato e che, in tal modo, subordina il diritto a detrazione al rispetto di tale obbligo.


Fonte:
Data della sentenza
9 novembre 2017

Numero della causa
C-552/2016

Nome delle parti
Wind Innovation 1 EOOD, in liquidazione;
contro
Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» – Sofia.





Martino Verrengia
pubblicato Giovedì 9 Novembre 2017


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