Corte Ue: detrazione imposta sul valore aggiunto per azienda elettrica in liquidazione
Pubblicato il 11/11/17 08:29 [Doc.3899]
di Redazione IL CASO.it
I giudici europei censurano la normativa nazionale bulgara che limitava il diritto alla detrazione dellimposta sul valore aggiunto per unazienda elettrica in liquidazione
Una società di diritto tedesco deteneva lintero capitale di una società di diritto bulgaro in liquidazione, la cui attività consisteva nel produrre elettricità e nellinvestire in progetti relativi al settore dellenergia.
Unaltra società di diritto tedesco era titolare di un credito nei confronti della detta compagine connazionale. Poiché questultima non aveva pagato il suo debito, la creditrice chiedeva lo scioglimento della società elettrica, conformemente al diritto bulgaro.
Il patrimonio della società sciolta doveva servire a soddisfare il creditore e, in caso di rimborso del debito descritto, sarebbe terminata la procedura di liquidazione della compagine bulgara.
I provvedimenti del Fisco bulgaro
Conformemente alle disposizioni della legge nazionale sullIva, la società bulgara presentava una domanda di cancellazione dal registro Iva.
LAmministrazione tributaria constatava che la cessazione dellattività della società e la sua messa in liquidazione erano state iscritte nel registro delle imprese il 7 agosto 2015.
Il 25 agosto 2015, il Fisco emetteva un atto di cancellazione della compagine bulgara dal registro Iva, datato retroattivamente al 7 agosto 2015.
Le contestazioni della società bulgara
Dopo la notifica dellatto di cancellazione, la società presentava, il 27 agosto 2015, una nuova domanda di iscrizione nel registro Iva precisando che essa non aveva cessato la sua attività commerciale e che, anche al momento della registrazione della sua messa in liquidazione nel registro delle imprese, il suo fatturato superava di gran lunga la soglia per la registrazione obbligatoria nel registro Iva.
La società veniva nuovamente iscritta in tale registro il 12 settembre 2015.
Essa liquidava, pertanto, lIva sui suoi attivi esistenti al 7 agosto 2015 e includeva la medesima imposta, in quanto Iva dovuta, nella propria dichiarazione relativa a quello stesso mese.
La vertenza processuale nazionale
La società, in seguito, presentava, presso il Direktor, un reclamo avverso latto di cancellazione dal registro dellIva.
Poiché tale reclamo veniva respinto, la società proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo della città di Sofia.
Il giudice del rinvio si interrogava, in sintesi, sullampiezza del diritto alla detrazione Iva nella fattispecie, alla luce della recente modifica della normativa nazionale.
Le questioni pregiudiziali
Pertanto, sospeso il procedimento, il Tribunale ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
se larticolo 176, paragrafo 2, della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che esso osta alla cancellazione obbligatoria dal registro Iva, basata su una modifica della legge sullIva al 1° gennaio 2007, in base alla quale viene meno la possibilità, per il liquidatore nominato dal giudice, di decidere in merito alla permanenza nel registro delle imprese della persona giuridica di cui è stato disposto lo scioglimento mediante decisione giudiziaria fino alla data della sua cancellazione da detto registro ai sensi della legge sullIva e che prevede invece lo scioglimento di una persona giuridica che svolge attività commerciale in presenza o meno di liquidazione quale motivo di cancellazione obbligatoria dal registro Iva
se larticolo 176, paragrafo 2, della direttiva Iva, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla cancellazione obbligatoria dal registro Iva, basata su una modifica della legge sullIva al 1° gennaio 2007, nellipotesi in cui il soggetto passivo soddisfi, alla data della cancellazione obbligatoria dal registro Iva, i requisiti per una nuova registrazione obbligatoria ai fini dellIva, sia parte di contratti validi e dichiari di non aver cessato di esercitare unattività economica e di continuare a esercitarla, e nella misura in cui il soggetto passivo sia tenuto a corrispondere effettivamente lIva liquidata e dovuta in occasione dellesecuzione della cancellazione obbligatoria per potete far valere il diritto a detrazione dellimposta assolta a monte in relazione agli attivi esistenti, che sono stati assoggettati ad imposta al momento della cancellazione dal registro e che sussistono allatto della nuova registrazione. Nel caso in cui, nelle circostanze indicate, la cancellazione obbligatoria dal registro sia autorizzata, se il diritto a detrazione dellimposta versata a monte in relazione agli attivi imponibili al momento della cancellazione dal registro ed esistenti allatto della nuova registrazione ai fini dellIva e con cui il soggetto realizza o realizzerà operazioni imponibili possa essere collegato al pagamento effettivo dellimposta a favore del bilancio dello Stato o se sia consentita una compensazione dellimposta liquidata allatto della cancellazione dal registro con limporto del credito dimposta accertato in occasione della nuova registrazione ai fini dellIva, tanto più che limposta devessere corrisposta da un soggetto in capo al quale sorge il diritto di detrarre limposta assolta a monte.
Detrazione Iva ed esercizio di unattività economica
Gli eurogiudici premettono che il diritto a detrazione, previsto dallarticolo 168 della direttiva Iva, costituisce parte integrante del meccanismo dellIva e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni. Tale diritto si esercita immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte.
In particolare, dalla norma citata risulta che, nei limiti in cui il soggetto passivo, agendo in quanto tale nel momento dellacquisto di un bene o di un servizio, utilizzi tale bene o tale servizio ai fini delle proprie operazioni imponibili, esso è autorizzato a detrarre lIva dovuta o assolta per detto bene o detto servizio.
La cessazione dellattività economica imponibile
In caso di cessazione dellattività economica imponibile di una società, in particolare, fatti salvi casi particolari, la direttiva Iva prevede espressamente, allarticolo 18, lettera c), che il possesso di beni da parte di un soggetto passivo o dei suoi aventi causa possa essere assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso, quando detti beni hanno dato diritto a una detrazione.
La Corte ha sottolineato che la norma da ultimo citata riguarda i casi di cessazione dellattività economica imponibile in generale, senza distinguere a seconda delle cause o delle circostanze della cessazione e che esso disciplina di conseguenza anche la cessazione dellattività economica imponibile, risultante dalla cancellazione del soggetto passivo dal registro Iva.
Tali considerazioni si applicano, di conseguenza, ad una cessazione di attività economica risultante da una decisione giudiziaria che comporta la cancellazione obbligatoria dal registro Iva della società interessata. Conformemente allarticolo 18, lettera c), della direttiva Iva, infatti, gli Stati membri possono ritenere, in tale situazione, che il soggetto passivo effettui una cessione a se stesso che comporta lobbligo di liquidare lIva dovuta o assolta a monte e di versarla allo Stato.
Come emerge dalla formulazione stessa dellarticolo 18, lettera c), della direttiva Iva e dallo scopo perseguito da tale disposizione, questa analisi vale, tuttavia, solo nel caso in cui lattività economica imponibile dellinteressato sia cessata e in cui questultimo non effettui più operazioni imponibili.
Qualora, invece, linteressato continui la propria attività economica la facoltà prevista dallarticolo 18, lettera c), non è concessa agli Stati membri.
Lanalisi del caso bulgaro
Nel caso in analisi, continua la Corte, lobbligo di liquidare lIva dovuta sugli attivi della società bulgara esistenti alla data del suo scioglimento e di versare lIva allo Stato per poter beneficiare del diritto a detrazione dellimposta liquidata non è giustificato dalla volontà di evitare un consumo finale non assoggettato a imposta.
Difatti, la circostanza di esigere dalla società interessata il versamento effettivo dellIva dovuta costituisce, per tale società, un ostacolo a una detrazione dellIva assolta a monte, dal momento che costringe la compagine sociale ad impegnare fondi ed obbliga le autorità tributarie a restituirle il credito al momento della sua nuova registrazione, mentre altri operatori, che possiedono attivi, possono utilizzarli per le proprie attività economiche senza essere costretti ad effettuare un siffatto versamento.
Il meccanismo in questione conclude la Corte - costituisce una limitazione del diritto a detrazione in contrasto con larticolo 168 della direttiva Iva.
Le conclusioni della Corte
La direttiva Iva deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale in forza della quale la cancellazione obbligatoria dal registro dellIva di una società il cui scioglimento è stato disposto con decisione giudiziaria comporta lobbligo di liquidare lIva dovuta o assolta a monte sugli attivi esistenti alla data di scioglimento di tale società e di versarla allo Stato, purché questultima non effettui più operazioni economiche a partire dal suo scioglimento.
Inoltre, la direttiva Iva, in particolare il suo articolo 168, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale la cancellazione obbligatoria dal registro Iva di una società il cui scioglimento è stato disposto con decisione giudiziaria comporta, anche laddove tale società continui a effettuare operazioni economiche durante la sua messa in liquidazione, lobbligo di liquidare lIva dovuta o assolta a monte sugli attivi esistenti alla data di tale scioglimento e di versarla allo Stato e che, in tal modo, subordina il diritto a detrazione al rispetto di tale obbligo.
Fonte:
Data della sentenza
9 novembre 2017
Numero della causa
C-552/2016
Nome delle parti
Wind Innovation 1 EOOD, in liquidazione;
contro
Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Sofia.
Martino Verrengia
pubblicato Giovedì 9 Novembre 2017
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