Cosa prevedono le modifiche al codice di procedura penale in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato approvate dalla Camera
Pubblicato il 29/11/17 08:21 [Doc.3977]
di Redazione IL CASO.it


Diritto e giustizia
Inapplicabilità del giudizio abbreviato

informazioni aggiornate a lunedì, 27 novembre 2017

L'Assemblea della Camera dei deputati, il 27 novembre 2017, avvia la discussione della proposta di legge C. 4376-A, che in particolare modifica l'art. 438 del codice di procedura penale per escludere l'applicabilità del rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Il giudizio abbreviato (artt. 438-443 c.p.p.) è un procedimento penale speciale nel quale non si procede al dibattimento: su richiesta dell'imputato, infatti, il procedimento può essere definito nella fase dell'udienza preliminare e, in caso di condanna, la pena è diminuita di un terzo, mentre la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione a 30 anni. Attualmente, non vi sono reati per i quali sia precluso l'accesso al rito abbreviato.

Si ricorda che la Camera ha già approvato, il 29 luglio 2015, un provvedimento dal contenuto analogo, volto a restringere le ipotesi di applicabilità del rito abbreviato (A.S. 2032); tale provvedimento è stato abbinato al Senato al più ampio disegno di riforma penale (A.S. 2067), risultando assorbito, senza che le disposizioni sul rito abbreviato abbiano trovato uno sbocco legislativo (cfr. legge n. 103 del 2017).

La proposta di legge modifica l'art. 438 c.p.p. disponendo che:

è escluso il giudizio abbreviato quando si procede per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo;
se si procede per uno di tali delitti, l'imputato può comunque chiedere l'accesso al rito speciale, subordinando la richiesta a una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede l'ergastolo. In sostanza, l'imputato può chiedere al giudice dell'udienza preliminare di valutare l'imputazione formulata dal PM per, eventualmente, derubricare il reato in un delitto per il quale non sia previsto l'ergastolo e così consentire all'imputato l'accesso al rito abbreviato e al conseguente sconto di pena;
tanto in caso di rigetto della richiesta di integrazione probatoria, quanto di rigetto della richiesta di diversa qualificazione del fatto, l'imputato può riproporre le richieste fino a che in udienza preliminare non siano formulate le conclusioni.

Inoltre, la proposta di legge all'esame dell'Assemblea inserisce nel codice di procedura penale:

l'articolo 438-bis, per consentire all'imputato di rinnovare o presentare per la prima volta la richiesta di rito abbreviato al giudice del dibattimento (ciò sarà possibile: quando l'imputato abbia chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinando il rito speciale ad una integrazione probatoria, che il GUP ha negato; quando l'imputato, per il quale il PM ha formulato l'imputazione per un delitto punito con l'ergastolo, abbia chiesto in udienza preliminare il giudizio abbreviato subordinandolo a una diversa qualificazione del fatto, come reato non punito con l'ergastolo, e il GUP ha negato tale diversa qualificazione; quando l'imputato, per il quale il PM aveva formulato una richiesta di rinvio a giudizio per un reato punito con l'ergastolo, sia stato poi, all'esito dell'udienza preliminare, rinviato a giudizio per un reato diverso, non punito con l'ergastolo);
l'articolo 438-ter, per disciplinare il rito abbreviato in corte d'assise. La riforma prevede che, quando si procede per un delitto di competenza della corte d'assise per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo, il giudice dell'udienza preliminare, dopo avere disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla corte d'assise competente; la disposizione comporta che il giudizio abbreviato per i più gravi reati di competenza della corte di assise si svolga davanti a quest'ultima - e dunque alla presenza dei giudici popolari - e non davanti al giudice dell'udienza preliminare.
Infine, la proposta di legge interviene sul codice penale. Inserendo un ultimo comma all'art. 69 del codice penale, la riforma prevede che nei delitti contro la persona, quando siano applicabili le aggravanti dell'aver agito per motivi abbietti o futili o dell'avere adoperato sevizie o dell'avere agito con crudeltà verso le persone, eventuali circostanze attenuanti che dovessero concorrere non possano essere ritenute equivalenti o prevalenti. La pena dovrà dunque essere calcolata dapprima applicando le suddette aggravanti e solo poi potrà essere diminuita, calcolando la diminuzione sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle aggravanti.

segue: http://www.camera.it/leg17/522?tema=inapplicabilit__del_giudizio_abbreviato


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