Appalti pubblici di lavori e condotta penalmente rilevante di un ex amministratore
Pubblicato il 21/12/17 08:38 [Doc.4053]
di Redazione IL CASO.it
Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di lavori - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 45, paragrafi 2 e 3 - Condizioni di esclusione dalla partecipazione allappalto pubblico - Dichiarazione relativa allassenza di sentenze definitive di condanna a carico degli ex amministratori della società offerente - Condotta penalmente rilevante di un ex amministratore - Condanna penale - Dissociazione completa ed effettiva dellimpresa offerente rispetto a tale amministratore - Prova - Valutazione da parte dellamministrazione aggiudicatrice dei requisiti di tale obbligo
La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, in particolare larticolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d) e g), di tale direttiva, nonché i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che consente allamministrazione aggiudicatrice:
- di tener conto, secondo le condizioni da essa stabilite, di una condanna penale a carico dellamministratore di unimpresa offerente, anche se detta condanna non è ancora definitiva, per un reato che incide sulla moralità professionale di tale impresa, qualora il suddetto amministratore abbia cessato di esercitare le sue funzioni nellanno precedente la pubblicazione del bando di gara dappalto pubblico, e
-di escludere tale impresa dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione di appalto in questione con la motivazione che, omettendo di dichiarare detta condanna non ancora definitiva, limpresa non si è effettivamente e completamente dissociata dalla condotta del suddetto amministratore.
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