Potere del contraente in bonis di risolvere i contratti pendenti
Pubblicato il 25/12/17 00:00 [Doc.4062]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura del prof. avv. Gianluca Cascella

Fallimento – contratti pendenti – recesso e risoluzione da parte del contraente in bonis -possibilità di esercitarli -–insussistenza – conseguenze.

Una volta intervenuta la declaratoria di fallimento di uno dei contraenti, alla controparte in bonis non è consentito nè recedere dal contratto, nè tantomeno agire in giudizio per conseguire una declaratoria di sua risoluzione, neanche allegando che sia il primo, sia i secondi, si siano già compiutamente verificati anteriormente al fallimento, in quanto il fallimento, privando il fallito della disponibilità dei suoi e determinando l'apertura del concorso dei creditori, fissa la situazione giuridica di questi ultimi e rende loro inopponibile ogni successiva azione del contraente in bonis, che miri a modificare in proprio favore la situazione come cristallizzata dal fallimento.


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