Depositi delle somme giacenti sui conti delle procedure fallimentari, di quelle ricavate dalle esecuzioni immobiliari o oggetto di sequestro conservativo
Pubblicato il 25/12/17 18:55 [Doc.4063]
di Redazione IL CASO.it


Modifiche all'art. 34 legge fall.:

Art. 34
Deposito delle somme riscosse
I. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. [...]
II. La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.
IV. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione "Fondo unico giustizia" del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia S.p.A.


Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, con modificazioni, il 22 dicembre 2017, già approvato dal Senato della Repubblica il 30 novembre 2017:

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
segue nell'allegato


© Riproduzione Riservata