Avvocati - Equo compenso, la norma contenuta nella legge 4 dicembre 2017 n. 172
Pubblicato il 25/12/17 18:20 [Doc.4064]
di Redazione IL CASO.it


Art. 19-quaterdecies. (Introduzione dell'articolo 13-bis della
legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le
prestazioni professionali degli avvocati). - 1. Dopo l'articolo 13
della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e' inserito il seguente:


"Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie). - 1. Il
compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali
regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in
forma associata o societaria, delle attivita' di cui all'articolo 2,
commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e
assicurative, nonche' di imprese non rientranti nelle categorie delle
microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella
raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e'
disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con
riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente
predisposte dalle predette imprese.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso
determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta
proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto,
nonche' al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale,
tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto
del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13,
comma 6.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente
predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova
contraria.
4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le
clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che
determinano, anche in ragione della non equita' del compenso
pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico
dell'avvocato.
5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano
state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che
consistono:
a) nella riserva al cliente della facolta' di modificare
unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della facolta' di rifiutare la
stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del
contratto;
c) nell'attribuzione al cliente della facolta' di pretendere
prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo
gratuito;
d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico
dell'avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la
rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla
prestazione dell'attivita' professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a
sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della
fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese
di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il
minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le
spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o
recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione
sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo
cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta
compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione,
anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o
fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e
la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di
sottoscrizione del contratto.
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano
vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e
approvazione.
7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed
approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle
convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle
trattative senza specifica indicazione delle modalita' con le quali
le medesime sono state svolte.
8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6
sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La
nullita' opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.
9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullita' di una o
piu' clausole delle convenzioni di cui al comma 1 e' proposta, a pena
di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione
delle convenzioni medesime.
10. Il giudice, accertate la non equita' del compenso e la
vessatorieta' di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente
articolo, dichiara la nullita' della clausola e determina il compenso
dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di
cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi
dell'articolo 13, comma 6.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle
convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice
civile".
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31
dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai
professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n.
81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di
cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai
decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
3. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di
trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attivita',
garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle
prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi
conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.


© Riproduzione Riservata