Pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari
Pubblicato il 02/01/18 00:00 [Doc.4087]
di Redazione IL CASO.it


Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

LEGGE DI BILANCIO 2018
(art. 1 comma 1101)

Obbligo di pubblicità
La pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari, gestite dagli uffici dei tribunali competenti in materia di esecuzioni immobiliari, è assicurata mediante i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e attraverso i siti web, come previsto a legislazione vigente.

Regolamento ministeriale attuativo
Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.


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