Revocatoria di rimesse bancarie e irrilevanza della verifica relativa alla sussistenza di un affidamento
Pubblicato il 04/01/18 07:11 [Doc.4094]
di Redazione IL CASO.it


Fallimento - Azione revocatoria di rimesse bancarie - onere della prova dell'esimente - eccezione rilevabile d'ufficio

Può essere rilevata d'ufficio la sussistenza delle esimenti di cui all'art.67 III co. l.f. quando il fatto risulti ex actis, in mancanza di esplicita previsione di legge che limiti alla parte la possibilità di sollevare l'eccezione. Nell'incertezza dell'esistenza del fatto che costituisce esimente l'onere deve essere posto a carico del debitore, perché per regola generale del processo i fatti costitutivi sono provati dall'attore mentre i fatti impeditivi del diritto azionato costituiscono eccezioni da provarsi da parte del convenuto in revocatoria.


Fallimento - Azione revocatoria di rimesse bancarie - irrilevanza della verifica relativa alla sussistenza di un affidamento

Nel momento in cui il legislatore ha previsto come ipotesi di esenzione ex art.67 III co. lett.b) l.f. che le rimesse non sono revocabili se non riducono in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria della società fallita nei confronti della banca, perde di significato la circostanza che le rimesse siano pervenute su un conto passivo scoperto o solo passivo posto che il ripristino della provvista a favore del cliente non ha più alcuna rilevanza, essendo riconosciuta ex lege natura solutoria a tutte e solo le rimesse finalizzate all'estinzione del debito contratto nei confronti dell'Istituto di credito.


Fallimento - Azione revocatoria di rimesse bancarie - esimente alla revocabilità delle rimesse che non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca - quantificazione della consistenza

Sono consistenti i versamenti di importo non inferiore al 10% del massimo revocabile ai sensi dell'art. 70 l. fall. trattandosi di importi significativi rapportati alla complessiva situazione del conto e alla sua evoluzione nel tempo .


Fallimento - Azione revocatoria di rimesse bancarie - revoca di rimesse relative a crediti ceduti
Possono essere revocati i versamenti in conto da porsi in relazione con crediti ceduti all'istituto di credito se è la stessa banca che canalizza il pagamento degli stessi sul conto della cedente, ponendo volontariamente le somme nella disponibilità materiale e giuridica del debitore.


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