Leasing e usura: interessi corrispettivi e moratori ed esclusione del cumulo
Pubblicato il 22/01/18 00:00 [Doc.4163]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell' Avv. Domenico Fioretti

Diritto Bancario - contratti bancari . leasing - usura - qualsiasi remunerazione a qualsiasi titolo - verifica in ordine a interessi corrispettivi e interessi moratori senza cumulo tra loro - usura originaria applicabilità art.1815 cc - usura sopravvenuta riconduzione a tasso soglia - necessità -

In tema di contratti bancari, è necessario, ai fini della verifica dell'usura originaria o contrattuale, computare tutti i costi aggiuntivi indicati in contratto, sia con riguardo agli interessi corrispettivi sia con riguardo agli interessi moratori (senza cumulo tra i medesimi stante la loro ontologica differenza). L'eventuale usurarietà originaria produce l'espunzione degli interessi ex art.1815 c.c.

Ai fini della verifica dell'usura sopravvenuta, fermo restando il metodo testé descritto, computare i minori interessi dovuti separatamente, riconducendo l'effetto usura entro il limite del tasso soglia (Cass. Civ. SS.UU.24675/2017).


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