Negoziazione assistita: se il PM non autorizza, può farlo direttamente il Presidente
Pubblicato il 23/04/15 19:21 [Doc.419]
di Redazione IL CASO.it
Negoziazione assistita: se il PM non autorizza, può farlo direttamente il Presidente
Segnalazione e massime a cura del Dott. Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata
Trib. Torino, sez. VII, decreto 20 aprile 2015 (Pres. est. Cesare Castellani)
NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA - ACCORDO PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO â ACCORDO SOTTOSCRITTO DAI GENITORI E DAL FIGLIO MAGGIORENNE â DINIEGO DEL P.M. DI AUTORIZZARE LâACCORDO POICHÃ âTRILATEROâ â CORRETTEZZA - SUSSISTE
In materia di negoziazione assistita da avvocati di cui alla L. 162/2014 di conversione del D.L. 132/2014, il P.M. non può concedere lâautorizzazione richiesta ove rilevi che lâaccordo sottoposto alla sua attenzione sia stato sottoscritto anche dal figlio maggiorenne, non prevedendo la legge 162 cit. la possibilità di accordi trilateri: tuttavia, dinanzi al Presidente successivamente adito, i coniugi possono modificare lâaccordo escludendo la partecipazione del figlio e così ottenendo, verificati positivamente gli altri presupposti, lâautorizzazione direttamente dal giudice
NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA - ACCORDO PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO â DINIEGO DEL P.M. â INTERVENTO DEL PRESIDENTE â RUOLO E FUNZIONE â POSSIBILITÃ DI RIESAMINARE LâACCORDO E, SENZA MODIFICARLO, PERVENIRE A CONCLUSIONI DIVERSE DA QUELLE RASSEGNATE DAL P.M. - SUSSISTE
In materia di negoziazione assistita da avvocati di cui alla L. 162/2014 di conversione del D.L. 132/2014, in caso di diniego del P.M. nel concedere lâautorizzazione richiesta, la competenza demandata al Presidente non comporta una conversione della procedura e lâinsaturazione di un giudizio ordinario di separazione, divorzio o modifica delle relative condizioni, ma introduce una procedura nuova e in parte atipica poiché al Presidente stesso è demandata la decisione circa la congruità dellâaccordo privato, disatteso dalla Procura della Repubblica, persino in casi in cui, sulla base delle disposizioni processuali vigenti â e qui sta uno degli aspetti atipici - , la competenza spetterebbe al Tribunale in composizione collegiale (artt. 710 c.p.c. , 9 legge divorzio). Per quanto concerne lo âspazio di azioneâ del Presidente in presenza del rifiuto del P.M., pur dovendosi escludere la possibilità di autorizzare condizioni troppo differenti da quelle depositate alla Procura della Repubblica, pena, diversamente opinando, lo svuotamento della funzione che la normativa attribuisce a tale organo, insieme ai difensori dei coniugi âprotagonista principaleâ del percorso di negoziazione assistita, va nello stesso tempo affermato come, in linea con i principi generali che presiedono al rapporto tra parte pubblica e organo giudicante, al Presidente sia demandato altresì un riesame delle conclusioni cui il P.M. è pervenuto con il proprio diniego che, in qualche caso, potrebbe risultare non fondato o anche solo non condivisibile alla luce di una più attenta considerazione della condizione e delle esigenze dei figli, valutazioni indubbiamente facilitate dalla comparizione delle parti nel corso dellâudienza, con i chiarimenti che essa può apportare.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA â NATURA GIURIDICA DEL PROCEDIMENTO â VOLONTARIA GIURISDIZIONE â SUSSISTE
Il procedimento di negoziazione assistita da avvocati di cui alla L. 162/2014 di conversione del D.L. 132/2014, celebrato dinanzi al Presidente adito dopo il diniego di autorizzazione del P.M., va qualificato come procedura di volontaria giurisdizione che si conclude con decreto.
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